Già il Tribunale in primo grado, e poi la Corte d’Appello di Roma, avevano condannato la società (ex) conduttrice al risarcimento.
Tuttavia, la Corte d’Appello, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado dal punto di vista del quantum, aveva ritenuto di applicare in via equitativa alcune riduzioni sul risarcimento riconosciuto a titolo di lucro cessante.
Con Ordinanza n. 29303/2023 del 23.10.2023, in adesione alla linea difensiva di SLATA, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato in parte qua la pronuncia d’appello, rilevando il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte capitolina aveva ritenuto di applicare le suddette detrazioni, e in particolare non aveva chiarito le ragioni che avessero condotto alla quantificazione del 30% per la riduzione del risarcimento riconosciuto, in relazione allo stato di “vetustà” dell’immobile in realtà mai accertato nemmeno giudizialmente, nonché all’individuazione dei mesi da espungere dal conteggio dei tempi di esecuzione dei lavori di ripristino dell’immobile sulla cui base calcolare il danno risarcibile.
A tale proposito, la Corte di Cassazione ha ribadito e fatto nuovamente proprio il principio giurisprudenziale per cui, nella liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito non è esonerato dall’indicazione di canoni razionali e specifici alla base della decisione, essendo comunque imposta la trasparenza della determinazione e la sua adeguata motivazione.
SLATA Studio Legale ha assistito l’ex locatore con un team composto dal partner Avv. Alessio Tuccini (in foto) e dall’Avv. Claudia Simonetti.
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