Le procedure cautelari sono attivate per legge, alla scadenza della notifica della cartella, a garanzia delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori. In particolare, il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore. In un primo momento il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.
Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo corrispondente alla targa indicata. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività svolta dall’impresa o per la professione esercitata dal proprietario del veicolo (Dl n. 69 del 2013). Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento oppure alla rateizzazione di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La cancellazione del fermo può essere effettuata al saldo del debito o, in caso di rateazione, contestualmente al pagamento della prima rata, consegnando al PRA la liberatoria rilasciata dall’ente impositore. Nel caso in cui il contribuente e proprietario del veicolo, non proceda al pagamento di quanto richiesto il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta. L’ipoteca immobiliare, invece, è l’atto che Agenzia delle Riscossioni iscrive presso la Conservatoria a garanzia del credito degli Enti impositori. L’ipoteca sugli immobili può essere iscritta, sempre previa comunicazione scritta e per debiti complessivamente non inferiori a 20 mila euro, indirizzata al contribuente (c.d. comunicazione di preavviso di iscrizione d’ipoteca), con la quale lo si invita a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso il termine senza che il contribuente abbia dato seguito alla rateizzazione o al pagamento di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca. La cancellazione dell’ipoteca avviene, senza aggravio di ulteriori spese per il contribuente, contestualmente al saldo del debito; quindi, in caso di rateazione con il pagamento dell’ultima rata. Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge, Agenzia delle Riscossioni potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.
Le procedure esecutive per legge, invece, sono attivate, dopo gli atti previsti dalle procedure cautelari, per il recupero delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori. Le procedure prevedono il pignoramento di somme, e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili. Prima dell’avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, si procede con la notifica degli avvisi di intimazione, inviati per cartelle consegnate almeno un anno prima e per le quali non sono state attivate altre procedure. L’avviso di intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo (ovvero il maggior tempo previsti dalle singole disposizioni di legge in base alle quali si opera) per pagare o rateizzare oppure, per i casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione. L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ma può essere rinnovato.