Milano, aprile 2024. Il TFR, quale somma destinata al lavoratore al termine del rapporto di lavoro, può diventare oggetto di pignoramento qualora si verifichino situazioni di insolvenza. Tuttavia, questa operazione deve sottostare a precisi limiti e normative che ne disciplinano l'esecuzione. Va notato che il TFR può essere oggetto di pignoramento sia presso il datore di lavoro che una volta accreditato sul conto corrente del lavoratore.
Modalità di riscossione del TFR
La modalità di riscossione del TFR può influenzare significativamente i suoi effetti. Se il TFR è destinato a un fondo pensione, ad esempio, durante la fase di accumulo risulta impignorabile, ma diventa aggredibile una volta riscosso. Tale pratica rientra nel contesto del pignoramento presso terzi, analogamente a quanto avviene per lo stipendio, la pensione o il conto corrente del debitore.
Il TFR non può essere inoltre pignorato interamente, ma la quota pignorabile può variare in base alla situazione specifica. Se il TFR viene pignorato alla fonte, il limite è fissato al 20% del totale, mentre una volta accreditato in conto corrente, la quota eccedente tre volte il valore dell'assegno sociale risulta aggredibile dai creditori. Va precisato che esistono ulteriori limitazioni e variazioni a seconda della natura del debito e del credito.
Il pignoramento del TFR costituisce quindi uno strumento utilizzato dai creditori per recuperare somme dovute da un lavoratore dipendente. Tuttavia, tale procedura è regolata da precise normative e limitazioni che ne dettano le modalità di esecuzione, garantendo al contempo una tutela degli interessi del debitore.
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