Milano, luglio 2022 – Disciplinato all’articolo 216 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, il reato di bancarotta fraudolenta vede l’imprenditore fallito agire nell’intento specifico di aggravare, concretamente o talvolta in modo fittizio, la propria condizione di insolvenza, al punto da rendere impossibile ai creditori far valere i propri diritti e dimostrare l’esigibilità del credito, o anche, rileva il comportamento dell'impresario che pone in essere, prima o durante la procedura fallimentare, una condotta di decremento del proprio patrimonio a scapito delle parti creditrici.
Gli esperti di Credit Group Italia, società di riferimento per Gestione e Recupero del Credito, Business Information e Tutela Legale, sottolineano che esistono differenti metodologie che possono essere utilizzate allo scopo: il patrimonio può essere volutamente dissipato, il denaro distratto e quindi impiegato per finalità non coerenti con l’attività imprenditoriale, oppure occultato affinché risulti inesistente e quindi non aggredibile. Possono inoltre essere dichiarati debiti e passività più importanti di quelli realmente esistenti.
A seconda delle specifiche, si può distinguere tra:
- bancarotta documentale, in seguito a distruzione, falsificazione o sottrazione di scritture contabili al fine di ostacolare i creditori nell’accertare, dimostrare e ricostruire giro d’affari e consistenza patrimoniale del debitore;
- bancarotta pre-fallimentare o post-fallimentare, a seconda che preceda o segua la sentenza che dichiara il fallimento;
- bancarotta preferenziale, quando un soggetto sottoposto a procedura fallimentare si adopera per favorire un creditore a discapito degli altri con la conseguenza che l’equità del concorso viene a mancare;
- bancarotta impropria, nei casi in cui non è l’imprenditore ad agire in prima persona, ma altri soggetti facenti parte della stessa società o esterni alla stessa.
Accertato un caso di bancarotta fraudolenta, la pena prevista è la reclusione da 3 a 10 anni. Per il caso specifico della bancarotta preferenziale l’imputato rischia invece da 1 a 5 anni. Sanzioni accessorie includono l’impossibilità di esercitare impresa commerciale per 10 anni. Il patteggiamento può consentire di ottenere uno sconto di pena non superiore a un terzo. Il reato di bancarotta fraudolenta si prescrive in 10 anni dalla data della sentenza di fallimento e in 6 anni qualora si tratti di bancarotta preferenziale.
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