Milano, agosto 2021 – La normativa attualmente in vigore per il recupero crediti tra Stati membri dell’Unione Europea prevede che un’ordinanza di obbligo di pagamento emessa da un’autorità giudiziaria di un Paese membro sia automaticamente valida per tutti gli altri Paesi dell’Unione (art. 18 e 22 del regolamento UE 655/2014) e consenta di identificare il conto corrente estero (UE) del debitore al fine di un sequestro conservativo mirato alla riscossione del credito insoluto, sia esso civile o commerciale. I principali passi da compiere:
Dimostrare in modo incontrovertibile l’esigibilità del credito.
Stabilire in modo netto il valore economico del credito e la sua origine.
Raccogliere informazioni sulla situazione economico-finanziaria del debitore, per verificare l’effettiva disponibilità di beni sequestrabili.
Formulare ufficialmente richiesta di azione giudiziaria.
Ottimizzare i tempi risulta essenziale per evitare che il debitore abbia modo di sottrarsi al congelamento del conto corrente, spostandolo ad esempio in un Paese extra-europeo non aderente alla normativa. Altri ostacoli al raggiungimento dell’obiettivo possono essere rappresentati dall’opposizione in sede legale del debitore al sequestro del conto, come anche vizi di forma nel contratto e nelle condizioni generali di vendita ai quali il debitore può appellarsi.
Può, per questo e altro, rivelarsi preziosa la consulenza di una società specializzata in tutte le fasi della procedura di recupero crediti all’estero, a partire dai tentativi di risoluzione stragiudiziale del caso fino alla gestione delle fasi più delicate dell’azione giudiziaria.
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