Giorni di attesa per i decreti attuativi relativi alle misure per l’efficientamento energetico degli edifici, tra cui quella che riguarda la sostituzione dei serramenti come porte e finestre in legno. Con un’audizione parlamentare alla Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria, il ministro del MISE Patuanelli ha illustrato i punti salienti dei DM attuativi Decreto Prezzi (requisiti tecnici) e Decreto Asseverazioni previsti dal Decreto Rilancio.
Il primo, secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013, convertito con modificazioni della legge 90/2013 (di concerto con Ministero Economia e Finanze, Ministero Ambiente e MIT), definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di ecobonus, bonus facciate e superbonus 110%, i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione volti ad accertare il rispetto dei requisiti per accedere al beneficio svolti da ENEA.
Per quanto riguarda i massimali di costo, la bozza del decreto stabilisce che per gli interventi contemplati dal superbonus, il tecnico abilitato deve verificare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento nel rispetto di questi criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti da regioni e provincie autonome in cui si trova l’edificio oggetto di intervento o in prezzari commerciali;
- in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica
Una nota molto importante riguarda le porte interne, per le quali è stato chiarito che sono detraibili, oltre alle finestre, a condizione che migliorino l’efficientamento energetico dell’edificio.
Il Decreto Asseverazioni, che non necessita di alcun concerto, definisce invece le modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui l’ENEA. Come spiegato dal ministro Patuanelli, l’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o in stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
Fonte notizia
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