Seppur con un sistema produttivo paralizzato dalla crisi causata dal Covid-19, il tema delle agevolazioni fiscali correlate alla riqualificazione e al risparmio energetico resta di vitale importanza sia per gli operatori del comparto serramenti e infissi in legno, che per gli stessi consumatori finali.
Con l’aggiornamento del Vademecum infissi e serramenti dello scorso 25 marzo, l’ENEA ha voluto fornire alcune precisazioni riguardo l’applicazione delle aliquote agevolate, spiegando quando è possibile detrarre gli infissi al 50% e quando al 65%.
Partiamo innanzitutto dal fondamento giuridico dell’art. 1 comma 345 L. 296/2006, il quale stabilisce che è agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. Nel dettaglio, ENEA ha definito quando applicare le due aliquote agevolate, ovvero:
- detrazione del 50% delle spese totali sostenute fino al 31 dicembre 2020 in caso di singole unità immobiliari
- detrazione del 65% delle spese totali sostenute dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 nel caso di interventi che interessino le parti comuni di edifici condominiali o per tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Il beneficio della detrazione, inoltre, è vincolato a un limite massimo di 60 mila euro per unità immobiliare, nonché alla documentazione da produrre: è necessario inviare esclusivamente al sito ENEA (https://detrazionifiscali.enea.it) entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo delle opere la “Scheda descrittiva dell’intervento”, che può essere redatta anche dal soggetto beneficiario in caso di singola unità immobiliare, ovvero da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi diversi dal precedente, come ad esempio gli interventi che riguardano le parti comuni di un condominio.
Altrettanto importante è la documentazione da conservare, è cioè l’originale della scheda dell’intervento riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA e firmata da beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato, l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici (sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore nel caso di interventi in singole unità immobiliari), schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP), copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), eccezion fatta per la singola unità immobiliare.
Ricordiamo, infine, che tra le spese ammissibili per ottenere le agevolazioni fiscali rientrano anche quelle per la fornitura e posa in opera di scuri, avvolgibili, portoni blindati, cassonetti (se solidali con l’infisso), nonché le prestazioni professionali come la produzione della documentazione necessaria.
Fonte notizia
www.infissimodesti.it