Uno dei temi più controversi e dibattuti nell’ambito del trasporto su gomma e del trasporto bisarcariguarda i cosidetti costi minimi e la loro liceità. Ad entrare nel merito della questione è stata ancora una volta la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 47 del 2 Marzo 2018 ne ha definitivamente sancito la loro legittimità e conformità alla Costituzione Italiana.
Previsti dall’art. 83-bis del D.L. n. 112 del 2008 a tutela degli operatori del settore, i corrispettivi minimi sono sempre stati considerati da una parte consistente della committenza uno strumento di forte limitazione alla libertà economica privata, nonché dalla stessa Corte di Giustizia Europea, al punto da essere abrogati in via definitiva nel 2014 con la L. 190.
La decisione della Consulta rimette tutto in gioco, sottolineandone la loro conformità nei confronti del dettato della nostra Costituzione e dello stesso diritto comunitario. La sentenza emessa lo scorso 2 marzo, infatti, stabilisce che i costi minimi non solo non limitano il principio di libertà negoziale di iniziativa economica delle parti, non compromettendo in alcun modo la trasparenza del mercato e la concorrenza leale, ma rappresentano anche un valido strumento di salvaguardia dei livelli di sicurezza nella circolazione stradale in quanto evitano lo sfruttamento eccessivo delle risorse umane e dei materiali da parte delle imprese di trasporto.
Inoltre, essendo basati su costi incomprimibili ed essenziali, essi lasciano alle parti una maggiore autonomia negoziale rispetto alle tariffe a forcella, non ostacolando l’accesso all’attività di trasporto per conto terzi: è quanto stabilisce proprio l’art. 83-bis del D.L. 112/2008. Articolo che tutto il mondo dell’autotrasporto chiede a gran voce di ripristinare quanto prima, a cominciare dal presidente di Confartigianato Trasporti – Amedeo Genedani – che ha richiesto la ripubblicazione immediata dei costi minimi sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti.
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www.autotrasportiprocacci.it