Per porre rimedio a tale illegittimità lo Studio Legale di Giustizia Scuola, sulla scorta delle numerose pronunce favorevoli ottenute dai propri assistiti, propone il ricorso al Giudice del Lavoro volto a far riconoscere al docente impiegato fuori sede il diritto di poter beneficiare della precedenza prevista dalla Legge 104 del 92, art. 33, comma 5 ai fini della mobilità interprovinciale.
L'obiettivo a cui tende il ricorso è permettere ai docenti - o al personale ATA - di veder riconosciuta la possibilità di poter beneficiare della precedenza assoluta prevista dalla L. 104/92 nell’assegnazione delle sedi scolastiche rientranti nel comune di ricongiungimento del genitore portatore di handicap. Ciò avverrebbe ricorrendo contro il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, nella parte in cui non prevede tale possibilità di ricongiungimento per il ricorrente.
Il personale scolastico a cui è rivolto il ricorso è costituito da coloro che abbiano un genitore da assistere che versi in situazione di disabilità grave di cui riferimento all’art. 3, comma 3 della Legge 104/92.
Fonte notizia
giustiziascuola.com ricorso-mobilita-genitore-legge-104-92-per-trasferimento-interprovinciale