Disposto reintegro immediato per docente di ruolo licenziata per non aver dichiarato una precedente condanna penale all’atto dell’assunzione
La vicenda in oggetto riguarda il reintegro della docente F. S. che all’atto dell’assunzione presso una scuola in qualità di docente di ruolo, dichiarava ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, attraverso un apposito modello di autocertificazione predisposto dall’amministrazione scolastica, di “non aver riportato condanne penali” e di “non aver procedimenti penali in corso” iscritti nel casellario giudiziale. Tuttavia, il Preside acquisiva d’ufficio il certificato del Casellario Giudiziale e aveva modo di appurare che la docente, in realtà, annoverava tra le iscrizioni a suo carico, contrariamente a quanto dichiarato nel modello di autocertificazione, una precedente condanna penale. Si faceva riferimento ad una sentenza di condanna avente ad oggetto l’imputazione del reato di falso ex artt. 110, 476 CP con la quale si applicava alla prevenuta la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione ex lege.
Sulla scorta di tale rilievo il dirigente dell’istituto scolastico riteneva che le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalla docente fossero false e mendaci e pertanto procedeva con decreto all’immediato licenziamento della docente ai sensi dell’art. 75 del DPR 445 del 2000. Avverso tale decreto, i legali di Giustizia Scuola, Avvocati Salvatore ed Andrea Giannattasio, proponevano ricorso al giudice del lavoro evidenziando come la dichiarazione resa dalla ricorrente fosse, invero, conforme alla normativa vigente in materia ed in particolare all’art. 4 del D.lgs n. 122 del 2018 che innovando l’art. 28 co. 8 del DPR 313/2002 - in tema di Casellario Giudiziale – ha stabilito quanto segue: colui che, a norma degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'art. 24 co. 1.
Nel caso di specie, la condanna penale riportata dalla ricorrente rientrava nell’elenco tassativo previsto dalla novella legislativa e, pertanto, i legali hanno sostenuto la tesi della conformità della dichiarazione resa. Inoltre, hanno evidenziato nel ricorso introduttivo che la condanna riportata dalla docente non costituiva, ai sensi della normativa vigente all’epoca della commissione del reato - tempus commissi delicti – causa ostativa all’insegnamento.
Sulla scorta di tali motivazioni, il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso ed ha successivamente disposto il reintegro immediato della docente di ruolo, condannando, altresì, il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di tutti gli stipendi non percepiti fino a tale momento.
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Fonte notizia
giustiziascuola.com reintegro-docente-licenziata-per-omessa-dichiarazione