Il docente precario ha proposto ricorso per ottenere il pagamento di 110 giorni in sostituzione delle ferie non godute, avendo lavorato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione per Cinque anni con singoli contratti di supplenza.
Per ogni anno scolastico, con contratti con decorrenza da Settembre/Ottobre fino al 30 Giugno, l'insegnante ha maturato, dunque, circa 22/23 giorni di ferie, per un totale complessivo di 110 giorni di ferie.
LE MOTIVAZIONI PER MUOVERE RICORSO
Come in molte scuole accade, alla richiesta di fruire delle ferie maturate dopo il termine delle lezioni, riceveva delle segreterie delle scuole dove prestava servizio sempre la stessa risposta: Ha fruito delle ferie d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni (es. Natale, Pasqua ecc.); decurtandogli in automatico i giorni di ferie maturati durante l’anno scolastico senza che neppure lo sapesse.
Gli Avvocati di GIUSTIZIA SCUOLA hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Milano Sezione Lavoro, lamentando l’illegittimità del meccanismo adoperato dalle scuole di decurtazione d’ufficio dei giorni di ferie, in quanto quest'ultima vìola le norme del diritto comunitario.
RICONOSCIUTO L’INDENNIZZO PER LE FERIE NON FRUITE
Il Giudice del Lavoro ha pertanto dichiarato illegittima la decurtazione delle ferie subita dal ricorrente. Ha condannato, inoltre, il MIM a corrispondere al docente la somma di € 6.500,00 come indennità per le ferie non godute.
Tutti i docenti precari, con contratti di lavoro al 30 Giugno, che non abbiano chiesto di fruire delle ferie maturate e che non abbiano ricevuto una comunicazione formale dal Dirigente Scolastico, avranno diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva.
Fonte notizia
giustiziascuola.com accolto-ricorso-ferie-non-godute