Con il Decreto controlli, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2021, si è introdotto l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti gli interventi edilizi relativi sia al Superbonus 110%, che tutti gli altri Bonus edilizia. Il visto di conformità ha lo scopo di attestare che gli interventi edilizi effettuati siano stati svolti nel pieno rispetto delle normative, verificando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Il visto di conformità può essere rilasciato al contribuente solo ed esclusivamente da uno dei soggetti abilitati dalla legge, tra cui gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili.
Nel caso di interventi di superbonus 110% l’apposizione del visto di conformità era già richiesta soltanto nel caso in cui si scegliesse lo sconto in fattura o la cessione del credito; adesso, invece, è richiesto il visto anche nel caso di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Nel caso di tutti gli altri bonus edilizi, di cui all’art.121 del DL 34/2020 (ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus e bonus facciate), non era in precedenza richiesto il visto di conformità. Oggi, con l’introduzione del Decreto controlli il visto di conformità diventa obbligatorio nel caso di sconto in fattura e nel caso di cessione del credito; escludendo, per tali interventi, il visto di conformità nel caso di diretta detrazione in dichiarazione dei redditi, il quale resta obbligatorio per i soli interventi rientranti nel superbonus 110%.
Cessione del credito: come funziona
La cessione del credito consiste nella cessione della detrazione fiscale da parte del contribuente a un ente terzo (ad esempio i fornitori di beni, banche o società) ottenendo un rimborso fino a un importo massimo corrispondente all’importo che sarebbe stato detratto in dichiarazione.Con la cessione del credito, in sostanza, chi esegue i lavori paga alla ditta il totale della fattura per poi avere la possibilità di cedere il credito che gli spetta a intermediari finanziari che erogano tale servizio – come Poste, banche e assicurazioni -, che gli restituiranno una somma equivalente a quella ceduta.L’opzione della cessione del credito è l’unica possibile per chi percepisce solo redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva (regime forfettario o esclusivamente redditi derivanti da locazioni); se non si producono redditi imponibili non è possibile optare per la cessione del credito.
Sconto in fattura: come funziona
Lo sconto in fattura si concretizza in un vero e proprio sconto ad opera della società che esegue i lavori fino ad un importo non superiore al bonus spettante; pertanto, con lo sconto in fattura, la ditta che realizza i lavori anticipa al cliente la spesa detraibile e può successivamente cedere il suo credito a banche o altri istituti finanziari (come Poste o altri intermediari finanziari).
La comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Per esercitare l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura è obbligatorio trasmettere all'Agenzia delle Entrate, tramite una domanda appositamente compilata secondo le indicazioni dettate da quest’ultima Agenzia, la comunicazione con la quale si dichiara di rinunciare al bonus fiscale in favore della sua cessione o dello sconto in fattura.
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Fonte notizia
www.serviziprofessionali.biz visto-conformita.html