La conciliazione sindacale è una procedura con cui lavoratore e datore di lavoro cercano di porre fine ad una vertenza insorta e di giungere ad un accordo riportato in forma scritta in un apposito verbale.
In questo modo, le rinunce eventualmente effettuate dal lavoratore mediante la conclusione della conciliazione, se rispettate tutte le regole e garanzie previste dal legislatore, sono inoppugnabili ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, codice civile. L’art. 2113 cod. civ. infatti prevede che le – rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi possono essere invalidate dal dipendente con impugnazione che deve essere proposta con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Presso le sedi del nostro Caf e Patronato, site a Roma in zona Prati, Cipro e Olgiata, possono essere conciliate le vertenze di lavoro ai sensi della Legge 604/66 e successive modifiche, dove rappresentanti sindacali e datoriali con firma depositata presso la DTL di Roma (Direzione Territoriale del Lavoro), svolgono la conciliazione alla presenza del datore del lavoro e del lavoratore, al termine della quale viene redatto un verbale che preclude ogni futura pretesa da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Fonte notizia
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