Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento utilissimo di questi tempi.
Attraverso una risoluzione dedicata, la n.51/2020, ci ha trasmesso infatti risposte precise per quanto riguarda la tassazione Irpef da applicare alla percezione della pensione integrativa.
Una soluzione, quella delle pensioni private parallele al trattamento Inps e similari, che in Italia non ha ancora preso piede come in altri Paesi, ma che, in ogni caso, sta facendo passi avanti significativi tra i contribuenti.
Sono dunque tre i periodi di riferimento indicati dall’Agenzia per la maturazione dei montanti, con tanto di differenti criteri di calcolo:
- Fino al 31 dicembre 2000
- Dall’1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006
- Dall’1 gennaio 2007
Ebbene, per quanto riguarda la prima categoria, è prevista la tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito, con un imponibile dell’87,50%.
Nel secondo caso, è prevista la tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito, ma con un imponibile pari all’intero ammontare percepito, al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al fondo di previdenza alternativa.
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Fonte notizia
www.studiorossihr.com pensioni-integrative-regole-irpef