Quando montare le gomme invernali ? Le date 2018-2019 per il cambio gomme
Come ogni anno l'avvento della stagione invernale porta con se l'obbligo di adeguare le propria vettura alle mutate condizioni climatiche.
Cosa richiede la normativa ?
La normativa che introduce l'obbligo di montare gomme invernali sulle auto e sui mezzi pesanti è disciplinata dall'articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010, ma spetta agli enti che gestiscono le singole tratte decidere (mediante specifiche ordinanze) se imporre o meno l'obbligo, segnalato attraverso il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie (a partire dal punto di impianto del segnale, parte l'obbligo di circolare con catene da neve o con pneumatici da neve).
In generale dal 15 novembre 2018 fino al 15 aprile 2019 vige l'obbligo di obbligo di essere "muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio".
Secondo quanto riportato in una direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, è prevista una deroga che permette l'installazione da un mese prima dall'entrata in vigore dell'obbligo (quindi dal 15 ottobre) e la disinstallazione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio).
Per chi scatta l'obbligo dei pneumatici invernali?
Per i veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti.
Cosa accade se non mi adeguo ?
Chiunque, dal 15 novembre 2018, circolerà senza gomme termiche (o catene a bordo) sulle strade dove è previsto l'obbligo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa anche salata.
Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro (come previsto dall'art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada).
Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14).
In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell'articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l'ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
L'utilizzo di un sistema adeguato alle condizioni climatiche non è necessario solo per evitare sanzioni pecuniare ma, soprattutto, per circolare in sicurezza, come evidenziato dall'infografica sottostante.
In virtù di una mescola speciale, tasselli con incavi più profondi e lamelle poste sul battistrada che permettono una migliore aderenza al manto stradale (che si traduce in spazi di frenata ridotti ovvero in una maggiore sicurezza)
on l’arrivo della stagione fredda scatta l’obbligo delle gomme invernali per le auto e per i mezzi pesanti.
La normativa prevede la sostituzione delle gomme estive con pneumatici omologati M+S(mud+snow) dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019, con un periodo di tolleranza di un mese. In alternativa è possibile tenere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli purché omologati.
Anche le moto possono essere equipaggiate con gomme invernali ma la normativa, in questo caso, è diversa: vediamo cosa prevede il Codice della Strada al riguardo.
Infine cerchiamo di dare una risposta alle più comuni domande legate all’obbligo di pneumatici invernali, tra le quali: Finito il periodo invernale è obbligatorio sostituire le gomme invernali con quelle estive? Quali sono le sanzioni se non si rispetta tale normativa?
L’articolo 6 del Codice della Strada (legge n.120 del 29/07/2010) prevede che nel periodo in cui vige l’obbligo “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.
In via generale l’obbligo di montare gomme invernali va dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019. Ci sono però delle eccezioni, in quanto le amministrazioni locali hanno la facoltà di definire date diverse sia di inizio sia di termine dell’obbligo.
La data prevista della legge prevede un periodo di tolleranza di un mese. È quindi possibile circolare fino al 15 dicembre senza gomme invernali su strade che ne prevedono l’obbligo e, allo stesso modo, è possibile circolare fino al 15 maggio con gomme invernali senza incorrere in sanzioni.
Come anticipato nel paragrafo precedente, le amministrazioni locali hanno la possibilità di allungare o ridurre il periodo canonico dell’obbligo di circolazione con pneumatici invernali. Questo può essere dovuto alla frequenza e all’intensità delle precipitazioni o alla tipologia delle strade.
Vediamo a titolo indicativo le eccezioni:
- Provincia di Aosta: dal 15 ottobre 2018 al 15 aprile 2019 (con riferimento alla statale 26 della Valle d'Aosta e la statale 27 del Gran San Bernardo).
- Provincia di Torino: dall'1 novembre su alcune strade qui indicate
- Regione Lombardia: dall' 1 novembre 2018 al 30 aprile 2019 con riferimento alla statale 42 del Tonale, dal km 105,980 (Berzo Demo) al km 118,700 (Edolo) e dal km 118,700 al km 147,850 (Passo del Tonale) ; statale 591 bis Cremasca dal km 2,200 (Grassobbio) al km 5,400 (Zanica); statale 39 dell'Aprica.
- Regione Toscana: dall'1 novembre 2018 al 15 aprile 2019 obbligo di dotazioni invernali tra ALL.A1/VDV Nord e Arezzo (km. 210.1 - km. 358.5) e Variante di Valico ALL.A1/VDV Nord e ALL.A1/VDV Sud (km. 0 - km. 32.966)
- Regione Emilia Romagna: dall'1 novembre 2018 al 15 aprile 2019 , obbligo di dotazioni invernali tra ALL.A1/A58 e Parma (km. 10.646 - km. 119.5)
- Regione Calabria: dal 15 novembre 2018 al 31 marzo 2019
- Regione Basilicata: dal 15 novembre 2018 al 31 marzo 2019
Se nel periodo previsto dalla legge è obbligatorio equipaggiare il proprio veicolo con gomme invernali, in estate non è obbligatorio montare gomme estive.
La normativa, infatti, consente di circolare con gomme invernali anche d’estate, a condizione che l’indice di velocità delle stesse sia pari o superiore a quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo.
Per circolare in inverno invece, le gomme invernali possono avere anche un indice di velocità inferiore rispetto a quanto riportato sul libretto di circolazione, a patto che tale indice non sia inferiore a Q (fino a 160 km/h).
Sulla gomma, il codice di velocità è indicato con una o due lettere maiuscole appena dopo la scritta che identifica la misura dello pneumatico.
Riportiamo nella fotogallery in apertura di articolo la tabella coi codici di velocità.
E’ bene ricordare che l’uso di gomme invernali d’estate compromette le prestazioni in frenata, quindi anche se la legge lo consente è una pratica sconsigliata.
La multa per circolazione senza gomme invernali nelle strade nelle quali vige l’obbligo parte da 41 euro nei centri abitati, 84 euro fuori dai centri abitati e può arrivare ad un massimo di 318 euro.
Se la multa viene poi pagata entro 5 giorni dall’accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%.
Da rammentare che alla multa si aggiunge la sanzione accessoria con la decurtazione di 3 punti della patente e le forze dell’ordine hanno inoltre la facoltà di intimare il fermo del veicolo finché non verrà munito di dispositivi antisdrucciolevoli.
L’uso nel periodo estivo di gomme invernali con indice di velocità inferiore a quella riportata sul libretto di circolazione, invece, comporta delle sanzioni più salate: multa da 419 euro a 1.682 euro, sanzione accessoria del ritiro del libretto di circolazione e obbligo di revisione del veicolo.
Per questo motivo, se decidete di circolare tutto l’anno con gomme invernali, consigliamo di acquistarle con un indice di velocità pari o superiore a quella indicata sul libretto del proprio veicolo, in questo modo non si rischia alcuna sanzione in nessun periodo dell’anno.
In base al Codice della Strada, le moto e i ciclomotori non hanno l’obbligo di montare gomme da neve nel periodo invernale, bensì posso circolare tutto l’anno con le gomme estive. Il rovescio della medaglia, però, è che moto e ciclomotori hanno il divieto di circolare in caso di neve, ghiaccio o nevicata in atto, anche se dotati di gomme invernali M+S.
Come le auto e i mezzi pesanti, infatti, anche le moto e i ciclomotori possono montare gomme da neve M+S con un indice di velocità inferiore a quello previsto dal libretto di circolazione, in questo caso con un codice non inferiore a M (130 km/h). Questo significa che sui ciclomotori, che raggiungono una velocità massima di 45 km/h, il codice di velocità dev’essere lo stesso indicato sul libretto.
Le gomme invernali, per essere omologate, devono avere la sigla M+S, ovvero Mud&Snow. Se poi c’è anche il simbolo del fiocco di neve e della montagnetta a 3 punte (Three Peak Mountain Snow Flake) significa che hanno delle prestazioni su neve certificate, ma a livello legislativo non fa alcuna differenza.
In alternativa è possibile circolare con gomme estive o comunque non certificate come gomme invernali con catene o ragni da utilizzare al bisogno. Assicuratevi però che tali dispositivi siano omologati.
GOMME INVERNALI, DOVE MONTARLE
Dove vanno montate le gomme invernali? Basta montarle sulle ruote motrici o è obbligatorio montarle su tutte e quattro le ruote? Dal punto di vista legislativo, il Codice della Strada permette di montare le gomme invernali anche solo sulle ruote motrici, l’importante è che ci sia omogeneità (dal punto di vista di misura e tipo di pneumatico) sull’asse del veicolo. Tradotto, le due gomme anteriori devono essere uguali tra loro, e lo stesso vale per quelle posteriori.