Anche per i dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, sono previste una serie di informazioni obbligatorie da fornire ai consumatori. L’obbligo riguarda in particolare i soggetti che vendono questo tipo di prodotti, in primo luogo le farmacie, ma anche i tabaccai, le sanitarie e tutte quelle attività commerciali che le hanno poste in vendita.
Queste informazioni, da riportare ad esempio su un cartello, includono la denominazione precisa del prodotto: non basterà cioè scrivere genericamente “mascherine”, ma bisognerà anche specificarne il modello (mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3 ecc.). Sarà anche necessario riportare tutti i dati del produttore, dell’importatore o di chi le mette in commercio, insieme al paese di origine.
Ai fini della qualità, sono molto importanti le informazioni relative ai materiali e ai metodi utilizzati nella loro produzione, nonché l’indicazione dell’organismo o dell’autorità che le ha certificate (con la marcatura CE) e ha autorizzato il DPI.
Ai fini del loro corretto utilizzo, sono invece essenziali le istruzioni e la destinazione d'uso, ed eventuali informazioni per la loro pulizia. A questo proposito sulla confezione sarà specificato se i DPI sono riutilizzabili o monouso.
È obbligatorio infine ripotare la data di fabbricazione o di scadenza.