Quali sono gli estremi per un rimborso volo?
Innanzitutto, partiamo subito col dire che, esistono delle leggi, come il Regolamento 261/2004 della C.E. e la convenzione di Montreal, che tutelano il consumatore nel caso in cui, la compagnia aerea, abbia procurato un ritardo prolungato, una cancellazione del volo o altro
- volo cancellato
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volo in ritardo (almeno di 3 ore)
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overbooking o negato imbarco
Ora, vediamo nel dettaglio, fino a quanto può ammontare il rimborso volo, e se ci possono essere pure gli estremi per un indennizzo.
Quanto mi spetta per un risarcimento del biglietto aereo?
Allora, prima di parlare di cifre, bisogna fare un’importante precisazione.
Nel senso che, il ritardo effettivo di un volo, viene quantificato fino a quando il portellone dell’aereo non viene aperto. Quindi, tutto il tempo che, intercorre fino a all’apertura del portellone, viene considerato ritardo.
Fatta questa doverosa precisazione, parliamo di cifre.
Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, il rimborso volo può essere così composto, a secondo dei km percorsi e delle ore effettive di ritardo:
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Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree oltre i 3.500km, fino a 600€
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Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree comprese tra i 1.500 ed i 3,500 km, fino a 400€
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Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree inferiori ai 1.500km fino a 250€.
In più, se a seguito di un ritardo elevato, di un overbooking o di una cancellazione del volo stesso, il passeggero, si vedesse costretto a pernottare una notte in più fuori, e questo gli causasse la perdita di eventuali coincidenze con trasfer prenotati in anticipo, il regolamento prevede quanto segue.
Dietro la presentazione delle ricevute dei vari biglietti, e della fattura dell’albergo per la notte extra, il cliente, ha diritto anche ad un indennizzo pari alla cifra spesa. E se il ritardo o cancellazione del volo avviene all’andata, ci possono essere anche gli estremi della vacanza rovinata.
Quando non ho diritto al risarcimento del volo?
Il cliente, non ha diritto al risarcimento del volo, quando la compagnia aerea, abbia avvisato il passeggero almeno 15 giorni prima della data del volo stesso, oppure, se entro 7 giorni dalla partenza, non gli sia stato proposto un volo supplementare.
Fonte notizia
sosviaggiatore.it