La Corte di Giustizia Europea è composta da 27 giudici e 11 avvocati generali. La designazione dei giudici e degli avvocati generali avviene di comune accordo tra i governi degli Stati membri, dopo la consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull’idoneità dei candidati. I membri della Corte svolgono un mandato di sei anni, rinnovabile. I candidati devono garantire piena indipendenza e possedere le qualifiche richieste per esercitare le più alte funzioni giurisdizionali nei loro Paesi, oltre a dimostrare competenze giuridiche di alto livello.
I giudici della Corte eleggono al loro interno un presidente e un vicepresidente, che restano in carica per tre anni con possibilità di rinnovo. Il presidente è responsabile delle attività della Corte, presiede le udienze e le deliberazioni per i collegi giudicanti estesi. Il vicepresidente supporta il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Gli avvocati generali assistono la Corte con pareri giuridici imparziali e indipendenti, detti “conclusioni”, sulle cause a loro affidate.
Il cancelliere, segretario generale dell’istituzione, gestisce i servizi della Corte sotto l’autorità del presidente. La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (con 15 giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici.
La seduta plenaria si convoca in casi specifici previsti dallo Statuto della Corte, come quando deve dichiarare la revoca del mandato del Mediatore europeo o la dimissione di un commissario europeo che abbia mancato ai propri doveri, o in cause di eccezionale rilevanza.
La grande sezione è richiesta quando uno Stato membro o un’istituzione coinvolta lo domanda o per cause particolarmente complesse o rilevanti. Le altre cause sono trattate da sezioni composte da tre o cinque giudici. I presidenti delle sezioni di cinque giudici restano in carica per tre anni, mentre quelli delle sezioni di tre giudici sono eletti per un anno.
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