Novità che coinvolgono anche i lavoratori fragili del settore privato e pubblico e che riguardano, sostanzialmente, la proroga dei termini ultimi per continuare a godere della modalità agile di lavoro.
In questo articolo, quindi, cercheremo di capire come il Decreto Lavoro interviene sullo smart working e chi può continuare ad usufruire di questa modalità di lavoro.
Lo Smart Working in Italia
Di smart working in Italia se ne è cominciato a parlare molto durante gli anni di pandemia da Covid-19, ma quale tipologia di lavoro essa trova una base normativa nella Legge 22 maggio 2017, n. 81, modificata dalla Legge 122/2022, secondo cui si definisce come tale non una diversa tipologia di lavoro, ma una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro di tipo subordinato, concordato tra le parti e da svolgersi in parte nei locali aziendali e in parte da remoto, purché siano rispettati gli orari di lavoro giornaliero e settimanale.
Da remoto, i lavoratori hanno diritto a tutte le tutele spettanti in caso di malattie e infortunio, nonché tutte quelle previste in ambito di sicurezza sul lavoro.
Nel 2021, poi, si è stabilito che i datori di lavoro sia del settore pubblico (nei limiti di compatibilità della disciplina) che privato, nel valutare le richieste di lavoro agile, debbano dare priorità a quelle presentate da:
- lavoratrici e lavoratori con figli under 14 (nessun limite è previsto si il figlio versa in condizioni di disabilità grave)
- lavoratori con disabilità grave o caregiver.
Le Novità del Decreto Lavoro
Vediamo ora quali sono le novità introdotte dal Decreto Lavoro 2023 che, nel nostro caso, è intervenuto sul precedente DL Milleproroghe, che aveva fissato la possibilità di ricorrere al lavoro agile (cioè senza necessità di accordo firmato tra le parti) fino al 30 giugno 2023.
Il nuovo testo modifica i termini di scadenza, prorogandoli al 31 dicembre, ma solo per i lavoratori subordinati del settore privato.
Per i dipendenti pubblici la scadenza è stata spostata al 30 settembre, nonostante all’inizio non fosse stata prevista alcuna proroga a causa di fondi insufficienti ad assicurarne la copertura finanziaria.
Unica eccezione, in questo caso, è quella riservata ai lavoratori fragili a rischio Covid.
Fatte queste precisazioni, nello specifico possono continuare ad avvalersi del lavoro agile (entro i termini stabiliti e a date condizioni):
- lavoratori fragili (persone anziane, pazienti immunodepressi, oncologici, pazienti con terapia salvavita ,pazienti con altre comorbilità)
- genitori con figli minori di 14 anni.
Smart Working Under 14: Quando si può Richiedere
Abbiamo visto che lo Smart Working in Italia non è una tipologia di lavoro alternativa né un diritto, ma una modalità a cui si può ricorrere solo previo accordo tra le parti. Questo, però, non è sufficiente, perché è necessario che ricorrano alcune condizioni tali da giustificare la richiesta.
Nel caso in questione, ossia quello di genitori con figli minori di 14 anni, non basta avere un figlio minore di questa età per la richiesta di lavoro agile. Innanzitutto, è necessario che l’attività per cui si richiede lo smart working sia compatibile con questo. Ad esempio, è anche possibile ricoprire compiti diversi, a condizione, però, che rientrino nella stessa categoria o area di inquadramento, sulla base di quanto stabilito dai CCNL.
Inoltre, come abbiamo chiarito poco prima, non è sufficiente l’avere un figlio under 14, ma occorre anche che:
- il minore sia convivente;
- in famiglia nessuno dei genitori benefici di misure di sostegno al reddito per sospensione o cessazione di attività lavorativa;
- entrambi i genitori siano lavoratori.
In presenza di questi requisiti, l’attività di lavoro agile può essere svolta, fino alla data di scadenza, anche in assenza di accordi individuali, necessari, invece, dopo il 31 dicembre 2023 per i lavoratori del settore privato o 30 settembre per quelli del settore pubblico.
Comunicazione Telematica per Smart Working Under 14
Dal 28 febbraio 2023, il Ministero del Lavoro ha provveduto ad aggiornare la piattaforma telematica attraverso la quale i datori di lavoro possono comunicare i nominativi dei lavoratori in modalità agile con o senza accordo individuale, nonché la data di fine della modalita’ agile di lavoro. Tutta la documentazione necessaria è disponibile sul sito del Ministero.
Per quanto attiene alle tempistiche di invio, è stabilito che:
- i datori di lavoro del settore privato comunichino l’inizio periodo della prestazione in modalità agile o la proroga proroga nel termine di 5 giorni successivi dall’inizio dello smart working o dall’ultimo giorno comunicato prima della proroga.
- i datori di lavoro del settore pubblico devono inoltrare le comunicazioni entro il 20 del mese successivo all’inizio dello smart working o dall’ultimo giorno comunicato prima della proroga.
Approfondimenti
Fonte notizia
posizioniaperte.com smart-working-under-14