Avevamo già affrontato l’argomento nell’articolo Aspettativa non Retribuita per Altro Lavoro, ma lo riprendiamo all’indomani dell’approvazione in Camera dei Deputati lo scorso 6 giugno, del DL n. 44/2023 (cd Decreto PA), che ha modificato la previgente disciplina.
Il Decreto, tra l’altro, ha introdotto anche nuove regole in materia concorsuale, stabilendo la cancellazione della prova orale per i profili non apicali, come abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo.
Vediamo, però, adesso quali sono le novità per quanto riguarda l’aspettativa non retribuita.
Aspettativa Retribuita e Non
Una delle domande più frequenti in merito riguarda la retribuzione. Durante il periodo di aspettativa, la retribuzione è prevista?
Anche in questo caso bisogna fare riferimento a quanto disposto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Aspettativa Retribuita
Stando a quanto disposto dalla legge, l’aspettativa è retribuita in almeno tre casi:
- Assistenza familiari con handicap gravi certificati da una commissione medica della ASL (congedo straordinario concesso fino a due anni);
- Volontariato, ma solo se prestato presso associazioni tra quelle dell’Agenzia di protezione civile e usufruibile fino a 30 giorni consecutivi e 90 giorni all’anno o 30 giorni consecutivi e 30 all’anno per attività formative;
- Dottorato di ricerca, per cui l’aspettativa è retribuita se il richiedente è un dipendente pubblico.
Aspettativa Non Retribuita
La L. n. 53/2000, invece, fissa tutti i casi per cui l’aspettativa non dà luogo a retribuzione:
- Gravi motivi familiari (morte o assistenza di un familiare, disagio personale del lavoratore);
- Motivi personali;
- Formazione;
- Ricongiungimento con il coniuge all’estero;
- Cariche pubbliche elettive;
- Avvio di un’impresa o un’attività professionale.
Aspettativa Non Retribuita: le novità
Veniamo ora al tema centrale di questo articolo, ossia le novità introdotte dal Decreto PA in materia di aspettativa non retribuita. In particolare, l’intervento sulla precedente disciplina coinvolge i dipendenti pubblici, ai quali viene ora riconosciuto un periodo di aspettativa fino a 36 mesi (rinnovabile una sola volta), a fronte dei 12 precedenti.
Durante tutto questo periodo, ricordiamo, il richiedente non riceve alcun compenso, né alcuna forma di retribuzione e non è previsto alcun computo dell’anzianità di servizio.
Un periodo così prolungato consente ai dipendenti pubblici di avviare attività professionali o imprenditoriali, nonché di frequentare un corso di formazione.
Come abbiamo avuto modo di chiarire nell’articolo citato all’inizio, in generale è vietato a chi richiede l’aspettativa stipulare un secondo contratto di lavoro (ma solo se assunto full time. Se part-time, invece, può stipularlo, a patto che non violi il divieto di non concorrenza).
Unica deroga riguarda solo i dipendenti pubblici, come abbiamo già occasione di specificare qui.
Come Richiedere l’Aspettativa
L’aspettativa va richiesta sia nei casi in cui non è prevista la retribuzione che in quelli ove essa spetta. A cambiare è solo il soggetto a cui presentare la richiesta. Nel primo caso esso è il datore di lavoro; nell’altro è l’Inps, che provvederà a versare direttamente la retribuzione spettante per tutta la durata del periodo di congedo.
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Fonte notizia
posizioniaperte.com aspettativa-non-retribuita-novita-2023