Ai sensi dell’art. 660 del c.p. chiunque: “ in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”, commette il reato di molestia.
La Cassazione pen. 29292/2019, nel merito della configurabilità di tale reato, ha statuito che “appare indubbio che l’illiceità dell’azione posta in essere…è derivata dalla scelta…di ricorrere ad insistenti e pressanti iniziative finalizzate al recupero del credito, così anteponendo gli obiettivi di profitto al rispetto dell’altrui diritto al riposo ed a non essere disturbati, ciò che integra il biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice…l’elevata frequenza delle telefonate quotidiane risponde alla nozione di petulanza richiesta dalla disposizione applicata“.
Per cui, dunque, insistere con continue telefonate, verso il debitore, per poter riscuotere il proprio credito vantato, integra gli estremi del reato di molestia ex art. 660 c.p.
Stefano Ligorio