Nel corso dell'articolo odierno, tratteremo del procedimento esecutivo immobiliare.
L'espropriazione forzata è il procedimento esecutivo che consente al creditore di far sottrarre coattivamente al debitore i suoi beni, al fine di soddisfare il proprio credito.
Tale procedimento esecutivo, oltre ad essere mobiliare presso il debitore, presso terzi, può essere appunto immobiliare.
Il pignoramento immobiliare è disciplinato dall'art. 555 c.p.c..
Si tratta di un atto a struttura complessa, predisposto dal creditore in forma scritta, il c.d. libello.
Tale struttura complessa si articola in n. 3 parti:
di competenza del creditore: il quale indica esattamente i beni ed i diritti immobiliari che si intendono sottoporre all'esecuzione, secondo i dettami dell'art. 2826 c.c.;
di competenza dell'ufficiale giudiziario: il quale ingiunge al debitore di non sottrarre il bene alla garanzia del credito;
di competenza dell'ufficiale giudiziario: il quale procede alla notifica dell'atto al debitore.
L'art. 555, I e II co., c.p.c., dispone che, dopo la notificazione, deve eseguire i la trascrizione nei registri immobiliari, ad opera dell'ufficiale giudiziario o del creditore pignorante.
Con la trascrizione, infatti, il pignoramento immobiliare acquista valore anche nei confronti dei terzi, come previsto dall'art. 2644 c.c. e dall'art. 2913 c.c..
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, il nuovo art. 557 c.p.c. dispone che è compito del creditore precedente depositare presso la cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione:
la copia conforme dell'atto di pignoramento;
la nota di trascrizione;
la copia conforme del titolo esecutivo e del precetto;
la nota di iscrizione a ruolo.
La conformità delle copie è attestata dall'avvocato del creditore.
Il deposito deve avvenire entro il termine di quindici giorni dalla data di consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento.
Tale termine è perentorio in quanto, se non rispettato, il pignoramento diviene inefficace, con conseguente obbligo per il creditore di farne dichiarazione al debitore.
Ai sensi dell'art. 559 c.p.c., inoltre, a seguito del pignoramento, il debitore è costituito custode dei beni pignorate, ma senza diritto ad alcun compenso.
Successivamente, stante la disposizione generale dell'art. 497 c.p.c., il creditore, entro quarantacinque giorni, deve con istanza richiedere l’assegnazione o la vendita.
Anche in questo caso, il suddetto termine deve considerarsi perentorio.
Infatti, in mancanza, il pignoramento diventa inefficace ed il G.E., con ordinanza di estinzione del processo, dispone la cancellazione della trascrizione, ai sensi dell'art. 562 c.p.c..
Dopo aver enunciato gli elementi che caratterizzano il pignoramento immobiliare, a conclusione del suddetto articolo, ci soffermeremo anche sulla prassi di iscrizione a ruolo telematico del pignoramento immobiliare avanti il
Tribunale di Milano.
Gli Avvocati di Milano, a tal fine:
Redigono l'atto principale che è la nota di iscrizione a ruolo: possono utilizzare anche l'apposita voce “redazione atti", sfruttando così i dati già inseriti in precedenza.
Devono convertire l'atto principale in formato. PDF TESTO, mentre non possono stampare l'atto principale, scansionarlo ed allegarlo come PDF IMMAGINE: in questo caso, non potranno essere eseguite le operazioni di
COPIA-INCOLLA per la redazione del provvedimento.
Alla busta, mediante precisa qualifica e denominazione, si allegano, nei formati di cui alle regole PCT, le copie conformi di: - titolo esecutivo; - atto di precetto notificato al debitore; - atto di pignoramento.
La busta telematica, contenente l’atto principale, gli allegati a sostegno della domanda e l'xml di supporto, può essere inviata tramite la PEC standard oppure attraverso il servizio PEC GOLD disponibile tramite consolle
AVVOCATI-PUNTO DI ACCESSO ORDINE AVVOCATI MILANO: occorrerà selezionare quale rito quello “esecuzioni immobiliari", indicando i dati del bene immobile, del titolo e del diritto vantato dal debitore sul bene.
Infine, si ricorda che gli Avvocati di Milano non devono depositare l’originale del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, stante la modifica intervenuta col D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014.
Non è neppure necessario il deposito del C.U. unitamente all'iscrizione a ruolo, dovendo essere depositato unitamente all’istanza di vendita.
23.11.2020
dott.ssa Paola Testa