La Legge n. 162/ 2014 ha introdotto la possibilità di procedere alla negoziazione assistita per addivenire ad una soluzione consensuale in materia di famiglia. Spesso, nuove esigenze personali o diverse condizioni economiche comportano, per gli ex coniugi, la necessità di modificare le condizioni fissate nella sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questo caso è possibile utilizzare tale mezzo stragiudiziale, anche in presenza di figli minori.
Nella negoziazione assistita ogni parte deve essere rappresentata da un avvocato ed essa è articolata in due atti essenziali: la convenzione e l’accordo, entrambi devono avere la forma scritta.
Nella convenzione le parti definiscono le regole della negoziazione, obbligandosi a cooperare con buona fede e lealtà. In caso di esito positivo delle trattative le parti sottoscriveranno l’accordo. In presenza di figli minori, l’accorso deve tenere conto soprattutto dell’importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con entrambe i genitori, contenendo l’esplicita previsione dei tempi di frequentazione, le modalità dell’affidamento e il collocamento dei figli, nonché del mantenimento degli stessi, delle spese straordinarie. L’accordo entro dieci giorni deve essere trasmesso al P.M. competente, il quale, se riterrà che lo stesso non leda gli interessi del figlio darà il nulla osta, altrimenti entro cinque giorni lo trasmetterà al Presidente del Tribunale, il quale, nei successivi trenta giorni, fisserà l’udienza di comparizione delle parti.
Qualora il P.M. conceda il nulla osta, l’accordo deve essere trasmesso al Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. L’accordo costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Simona De Mauri, Avvocato a Roma
Fonti: Legge n. 162/ 2014