In caso di somministrazione irregolare, tutti gli atti di gestione compiuti dal datore di lavoro apparente (vale a dire il somministratore) nella costituzione o nella gestione del rapporto di lavoro si intendono compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, eccezion fatta per il licenziamento.
Questo è il contenuto dell'art. 80 bis, DL 34/2020 (introdotto dalla L. di conversione 77/2020) che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 38, comma 3, del Dlgs 81/2015.
In pratica, se un lavoratore contestasse in giudizio la regolarità della somministrazione (cessata con un licenziamento irrogato dall'agenzia di somministrazione) e all'esito del giudizio venisse accertata tale irregolarità, il lavoratore verrebbe riconosciuto come dipendente del committente. Quest'ultimo però - in virtù della norma di interpretazione autentica innanzi richiamata - non potrebbe far valere il licenziamento effettuato dal somministratore, ritrovandosi, così, un rapporto di lavoro ancora in corso da cessare con un nuovo provvedimento di recesso.
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