L'INPS ha pubblicato la circolare n. 77 del 27 giugno 2020 in cui descrive il beneficio dell'esonero contributivo previsto dalla legge per i datori di lavoro che assumano lavoratori beneficiari del cd. assegno di ricollocazione. Nella circolare si chiarisce che trattasi di un vero e proprio esonero contributivo in quanto riconosciuto alla generalità dei datori di lavoro eppure si ritiene che il datore di lavoro, per ottenere detto esonero, debba rispettare non solo le condizioni stabilite per gli incentivi occupazionali dall'art. 31 del D. Lgs. 150/2015, ma anche le condizioni fissate per la fruizione dei benefici contributivi dall'art. 1, comma 1175, della L. 296/2006. E tuttavia gli esoneri non sono benefici e ai primi tali condizioni non sono applicabili.
Sul punto si rinvia a quanto ampiamente esposto nel saggio dell'avv. Francesco Stolfa, pubblicato sulla Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 1, 2019, pp. 225 ss. (allegato).
In sostanza, quindi, all'esonero in esame non è applicabile la condizione del possesso del DURC e del rispetto della contrattazione collettiva leader.
Fonte notizia
www.stolfavolpe.it