Furbetti del cartellino, malati immaginari o assenteisti per professione: non è prassi poco diffusa utilizzare i permessi riconosciuti della legge 104 in modo, a dir poco, illegittimo. Ma cosa è realmente lecito fare in quelle ore e cosa, invece, no? La giurisprudenza è tornata più volte sull’argomento nel corso degli anni, andando a delineare una serie di “principi” ai quali dovrebbero attenersi i dipendenti che hanno diritto ai permessi della legge 104 (e, di conseguenza, i datori di lavoro che sospettano illeciti).
Alcune sentenze della Cassazione sui permessi legge 104
Già nel 2016, la Corte di Cassazione si era espressa in materia di gestione del tempo, affermando che il lavoratore che chiede i permessi in base alla legge 104 “è libero di graduare l’assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell’handicappato; il che significa che nei giorni di permesso l’assistenza, sia pure continua, non necessariamente deve coincidere con l’orario lavorativo, proprio perché tale modo di interpretare la legge andrebbe contro gli stessi interessi dell’handicappato” (Cass. sent. n. 4106/2016). Ma, attenzione! Quanto detta sopra non significa certo che il lavoratore possa utilizzare il tempo dei permessi della legge 104 per andare in vacanza, volare all’estero o per godersi una giornata al mare. “Colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33 l. 104/92, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza” (Cass. sent. n. 54712/2016).
La Cassazione nel 2018: permessi legge 104 e le commissioni purché per l'assistito
E, nel caso, in cui il lavoratore fosse sorpreso a fare la spesa o a sbrigare altre “piccole incombenze”? Al riguardo la Cassazione, con la sentenza numero 23891/2018, ha di fatto legittimato il comportamento del lavoratore che, invece, era stato – nel caso in questione - licenziato per aver fatto la spesa nell’orario di fruizione del permesso e che poi aveva portato a casa delle sue familiari, entrambe disabili. La spesa non era stata l’unica occasione in cui il lavoratore era stato sorpreso senza l’assistito durante i permessi della legge 104, ma in tutte le occasioni era stato in grado di presentare una documentazione tale da attestare operazioni svolte proprio in favore della madre e della sorella. L'assistenza al disabile non deve, dunque, essere intesa in senso restrittivo ma può comprendere anche commissioni di vario genere purché svolte nell'interesse dell'assistito. Per saperne di più sulle nostre attività investigative in fatto di abuso dei permessi 104 leggi anche: <<Investigazioni e abuso permessi 104/1992: un servizio dedicato alle aziende>> <<Licenziamento per giusta causa: truffa e permessi ex lege 104/>> Argo2001New Investigatore privato Roma Agenzia Investigativa Roma
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