Con la crescente richiesta di sicurezza pubblica sul mercato si rende indispensabile un definito inquadramento normativo per gli istituti privati di vigilanza, non solo in materia di osservanza del decreto UNI 10891 ma anche dal punto di vista della mera erogazione del servizio.
Ed è proprio questo il campo in cui trova applicazione la delibera n. 462 del 23 Maggio 2018 pubblicata dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – ovvero le linee guida n. 10 relative all’affidamento del servizio di vigilanza privata, che entreranno in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione in G.U. in sostituzione di quelle precedenti del 22 luglio 2015. L’adozione delle nuove linee guida da parte dell’ANAC si è resa necessaria a seguito della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato (successivamente a una consultazione pubblica e un parere interlocutorio), e dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016 e del successivo D.lgs 56/2017, in considerazione dell’importanza del settore nel mercato nazionale.
Nella nuova determinazione sono state segnalate alcune criticità in relazione all’affidamento del servizio di vigilanza privata, ovvero l’esatta indicazione dell’oggetto di appalto (es. distinzione tra servizio di vigilanza privata e servizi di guardiania), la corretta individuazione dei requisiti di partecipazione al bando di gara, la determinazione della formula per individuare l’offerta economicamente vantaggiosa, i ribassi eccessivi proposti dagli operatori economici in sede di gara e le modalità di attuazione del c.d. “cambio appalto”.
Tra i paragrafi che costituiscono le linee guida n. 10 dell’ANAC, particolare attenzione è rivolta alla “Suddivisione in lotti” al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare un’unica gara di appalto comprendente più servizi, prevedendo però lotti distinti per ciascuno di essi, con l’obiettivo di evitare l’aggregazione di attività eterogenee in un’unica procedura.
Altro tema importante è come detto quello dei “Ribassi eccessivi”, per i quali le nuove linee guida individua alcuni fattori che potrebbero causare questo fenomeno, come ad esempio la partecipazione della gara di soggetti che non sono provvisti di licenza prefettizia e l’eccessiva competizione del prezzo.
La determinazione ANAC n. 462 del 23 Maggio 2018, dunque, approfondisce anche molti aspetti legati alle autorizzazioni previste dalle norme di legge tra le quali anche la certificazione istituti di vigilanza, in ottemperanza del D.M. 1 Dicembre 2010 n. 269.
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