Prevenire il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali anche attraverso l’informazione è una delle prerogative dell’Inail, che periodicamente fornisce indicazioni dettagliate al fine di rendere sicure le condizioni lavorative sui luoghi di lavoro. E importante è il suo contributo anche nel settore verifiche periodiche attrezzature di lavoro mediante la pubblicazione di alcune guide, divenute ormai veri e propri riferimenti per gli addetti ai lavori.
L’argomento di cui parleremo parla proprio di questo, ovvero della nuova guida Inail relativa alle gru su autocarro intitolata “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile”, un documento contenente istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, che si pone l’obiettivo di uniformare le modalità di prima verifica per tutti i soggetti pubblici e privati.
Articolata in quattro parti questa guida, oltre a suggerire le modalità di comunicazione di messa in servizio di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile alle Unità operative territoriali Inail, fornisce chiarimenti sulla richiesta di prima verifica periodica da parte del Datore di lavoro. Altre istruzioni importanti sono quelle che riguardano in maniera più specifica le gru su autocarro, ovvero lo stato dell’arte, le caratteristiche costruttive delle attrezzature, la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica, specificandone le modalità tecnico-amministrative.
Rilevante è la parte inerente la periodicità delle verifiche alle attrezzature di sollevamento di tipo mobile: annuale nel caso di apparecchi con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, impiegati nei settori costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo; biennale per gli apparecchi con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni; annuali sono invece le verifiche attrezzature di lavoro come apparecchi di sollevamento di tipo mobile con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.
Fonte notizia
www.normatempo.org