Milano, ottobre 2023 – Il pignoramento del conto corrente è un atto di espropriazione forzata, come altri previsto all’articolo 2910 del Codice Civile, regolato da precise limitazioni ed eccezioni, generalmente volte alla tutela della persona del debitore. Tale recupero del credito può essere richiesto da creditori privati, banche, istituti finanziari ed enti quali l’Agenzia delle Entrate. L’iter, spiegano gli esperti di Credit Group Italia, società accreditata presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano e specializzata nella gestione e nel recupero del credito, prevede che il pignoramento sia preceduto dall'atto di precetto che intima al debitore il pagamento di quanto dovuto. Tale atto deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata che viene fatta in forza di un titolo esecutivo come un decreto ingiuntivo, una sentenza, un assegno o una cambiale.
Superate queste fasi, la maggior parte dei conti correnti è pignorabile nella misura stabilita dal Tribunale, e questo anche in caso il debitore avesse sede o residenza all’estero, in un Paese membro dell’Unione Europea (regolamento UE 655/2014). A stabilire delle eccezioni alla pignorabilità del conto corrente sono alcuni elementi, perlopiù collegati al diritto a una residua quota di sussistenza per la parte debitrice e all’effettiva presenza di fondi aggredibili. Non sono infatti pignorabili i conti correnti in rosso.
Per ciò che riguarda le somme presenti sul conto, va considerato pignorabile solo l’importo eventualmente eccedente il triplo del valore dell’assegno sociale. Vale a dire che in presenza di un saldo inferiore a una quota variabile in base all’assegno sociale previsto nel periodo in oggetto, il conto corrente del debitore non può essere pignorato. Non è possibile pignorare inoltre i sussidi di disoccupazione, né le pensioni di invalidità. La retribuzione accreditata in conto potrebbe invece essere pignorata alla fonte, comunque trattenendo non oltre 1/5 dell’importo netto mensile percepito. Se parliamo di conti intestati a più persone, è possibile intervenire con il pignoramento unicamente sulla quota appartenente al debitore, lasciando intatta la quota del cointestatario. Il pignoramento del conto non risulta infine possibile in costanza di una procedura di sovraindebitamento, che per legge sospende ogni azione esecutiva diretta nei confronti del debitore.
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