Milano, maggio 2023 - La deducibilità delle perdite sui crediti è regolata dall’articolo 101, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Si stabilisce in particolare che affinché la perdita sia deducibile è necessario che risulti da elementi certi e precisi che concorrano a definirla. Sull’opportunità di procedere in questa direzione o per approfondire le modalità di attuazione il creditore può ottenere riscontro rivolgendosi a consulenti esperti nel settore, come Credit Group Italia, società di riferimento per la Gestione e il Recupero del Credito, accreditata presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano.
Le perdite sono deducibili in ogni caso qualora il debitore risulti assoggettato a procedure concorsuali o abbia concluso accordi di ristrutturazione dei debiti o operazioni equivalenti. In base al Decreto Sostegni Bis (D.l. 73/2021), la variazione in diminuzione di imponibile e imposta è applicabile già a partire dalla data in cui il debitore insolvente risulti assoggettato a procedura concorsuale. È stata in questo modo superata la necessità di attendere, come stabilito precedentemente, che tale procedura sia conclusa. La nuova norma è applicabile solo ai casi in cui la procedura concorsuale sia stata avviata dopo l’entrata in vigore del decreto, il 26 maggio 2021.
La Cassazione si è espressa in merito ai requisiti di accesso alla deducibilità delle perdite fornendo un importante distinguo. La Corte ha deciso infatti di mantenere intatto l’onere per il creditore di dimostrare l’irrecuperabilità del credito ai fini della deducibilità delle perdite in caso di rinuncia unilaterale alla riscossione, e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione circa l’opportunità e le motivazioni di tale scelta. Non considera invece che vada ad intaccare la deducibilità delle perdite l’avere provveduto a una transazione con la parte debitrice, volta a stabilire di comune accordo una rinuncia totale o parziale a riscuotere il credito, a fronte di altri vantaggi e considerazioni sulla convenienza di tale operazione. Fatto salvo il requisito di certezza e precisione della perdita, non è quindi determinante, in questo specifico caso, la causa che l’ha originata.
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