Milano, marzo 2023 – Concorsi e operazioni a premio rappresentano una modalità divertente e coinvolgente per dare visibilità alla propria azienda. L’organizzazione di questi eventi, tuttavia, richiede molta cura e attenzione, anche per ciò che riguarda gli aspetti normativi e burocratici. Tra questi, uno dei più delicati è legato al trattamento dei dati personali, tenendo presente che l’Italia ha norme specifiche in materia, che possono essere anche molto diverse da quelle in vigore in altri Paesi e, in particolare, in quelli che non fanno parte della UE.
Come spiegano gli esperti di OC Promotion, agenzia specializzata nell’organizzazione di manifestazioni a premio, la normativa italiana sulla privacy fa riferimento al regolamento europeo sulla protezione dei dati: il GDPR. Di conseguenza, quando si promuove un concorso o un’operazione a premio, è fondamentale richiedere ai partecipanti il consenso al trattamento dei dati personali, procedura che può essere espletata sia online, con un semplice click, che in modalità cartacea, con l’inserimento dei propri dati.
Se prima del boom dei social network le manifestazioni a premio erano organizzate principalmente in contesti offline, oggi sono diventate un importante strumento di marketing online per le aziende ma, proprio per questo, la tutela della privacy diventa indispensabile: gli utenti devono infatti acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni concorso a cui desiderano partecipare.
Concretamente, un’azienda che intende organizzare un concorso o un’operazione a premio deve rispettare due normative: il GDPR e il D.Lgs. 196/2003, che riguarda la protezione dei dati personali e che sancisce l’obbligo di notifica, nel momento in cui si aderisce a una manifestazione a premio, della presa visione dell’informativa sulla privacy, accompagnata dal consenso al trattamento dei dati.
Un altro aspetto che, secondo gli esperti di OC Promotion, occorre approfondire riguarda il legame tra tutela della privacy e principio di territorialità. In base all’articolo 1, comma 6 del d.P.R 430/2001, infatti, concorsi e operazioni a premio devono svolgersi sul territorio italiano. Tuttavia, come si legge anche nelle FAQs del Ministero dello Sviluppo Economico, le aziende promotrici possono avvalersi delle applicazioni di terzi – tra cui, in primis, i social network – purché i server, anche se con sede estera, abbiano un sistema di mirroring che permette il salvataggio dei dati personali dei partecipanti entro i confini nazionali.
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