Milano, novembre 2022 – La costituzione in mora è un passaggio che può contribuire a convincere il debitore che i termini per il pagamento sono definitivamente scaduti, senza possibilità di ulteriori proroghe, pena costi aggiuntivi e oneri giudiziari a suo esclusivo carico. In ogni fase della costituzione in mora il consulto di professionisti esperti in materia, come il team di Credit Group Italia, può aiutare il creditore a individuare la scelta più idonea e vantaggiosa.
Presupposto per poter procedere alla costituzione in mora è un ritardo accertato nell’adempimento di un’obbligazione e l’imputabilità di tale differimento al debitore. La lettera di messa in mora dovrà riportare tutte le informazioni essenziali sul caso in oggetto e una scadenza, generalmente compresa tra i 5 e i 15 giorni, entro la quale ci si attende che il debitore provveda al pagamento. Il creditore può inviarla autonomamente o tramite un avvocato, scelta quest’ultima più che consigliabile anche per sottolineare l’ufficialità dell’azione.
È sempre necessario che la comunicazione di messa in mora sia inoltrata al debitore per iscritto, con raccomandata A/R o PEC, al fine di attestarne l’effettiva ricezione. La costituzione in mora, oltre a sollecitare efficacemente il debitore all’adempimento dell’obbligazione, ha effetti sui tempi di prescrizione, che interrompe, e sulla possibilità per il creditore di ottenere un risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento.
Nella maggior parte dei casi, quando l’obbligazione ha come oggetto somme di denaro, gli interessi legali di mora vengono calcolati in automatico a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini per il pagamento, indipendentemente dal fatto di avere già provveduto all’atto formale di messa in mora. Qualora il debitore proceda al pagamento, la mora può essere eliminata. Esiste anche la possibilità di interrompere la mora, se il creditore sceglie di rinunciare e di sospenderla se il creditore decide invece di concedere una proroga. La mora può anche essere cancellata in seguito a un nuovo accordo tra creditore e debitore che vada a ripianificare la scadenza del pagamento.
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