Milano, settembre 2022 – Il pignoramento dello stipendio, disciplinato dall’articolo 543 del Codice di Procedura Civile, prevede che il creditore consegni l'atto all’Ufficiale Giudiziario, cosicché quest'ultimo possa notificarlo al debitore, al datore di lavoro dello stesso e/o alla banca ove la parte debitrice intrattiene un rapporto di conto corrente utilizzato per gli accrediti mensili.
Essenziale, sottolineano gli esperti di Credit Group Italia, società di riferimento per la gestione e il recupero dei Crediti, è che il creditore, nel rispetto della legge 206/2021, provveda a notificare al debitore e al soggetto terzo l’iscrizione a ruolo e il numero della relativa procedura, oltre che a depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione, entro la data dell’udienza di comparizione riportata nell’atto. Il mancato rispetto di questo iter da parte del creditore renderebbe nullo l’intero procedimento, rendendo inefficace il pignoramento.
Il pignoramento può essere materialmente attuato:
- decurtando la retribuzione mensile del debitore di una quota prestabilita, per il periodo necessario a coprire il debito. La trattenuta alla fonte non può superare 1/5 dello stipendio netto percepito. Al debitore va sempre garantita una quota residua sufficiente alla sua sussistenza;
- sulle somme già incassate e accreditate in conto corrente. In questo caso è possibile intervenire solo sulla quota di stipendio che eccede il valore dell’assegno sociale moltiplicato per tre.
Possono rivalersi sullo stipendio del debitore sia creditori privati che l’Agenzia delle Entrate. Nel secondo caso si utilizzeranno specifici parametri nel calcolo della quota mensile che può essere pignorata. Qualora si dovessero sommare debiti di natura privata e debiti con l’Agenzia delle Entrate, le trattenute potrebbero anche superare 1/5 dello stipendio netto. Se a cumularsi invece sono debiti privati, di uguale natura, è previsto che siano saldati progressivamente: le richieste dei creditori vengono cioè accodate e la trattenuta mensile resta nel limite di 1/5 della retribuzione netta.
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creditgroupitalia.it recupero-crediti come-funziona-il-pignoramento-dello-stipendio