La Cassazione pen. n. 15200/2011 ha statuito che: “Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del reato è soltanto lo Stato-collettività e non la persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile. Ne consegue che il privato denunciante non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione”,
nel reato di falsa testimonianza, atteso che il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, parte offesa è unicamente lo Stato-collettività, per cui la persona che abbia, eventualmente, subito danni (dalla commissione del delitto), e per ciò denunciato il reato in oggetto, è solo parte danneggiata e, in quanto tale, non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
Fonte notizia
medicinaescienza.wordpress.com 2021 11 11 nel-reato-di-falsa-testimonianza-parte-offesa-e-unicamente-lo-stato-collettivita