La Cassazione pen. n. 19496/2018 ha statuito che: “Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 319-ter cod. pen. è ‘atto giudiziario’ quello funzionale ad un procedimento giudiziario e, pertanto, anche l’atto del funzionario di cancelleria, collocato nella struttura dell’ufficio giudiziario, che esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull’esito dei procedimenti”,
ai fini della configurabilità del reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) è ‘atto giudiziario’ quello funzionale a un procedimento giudiziario e, pertanto, anche l’atto del funzionario di cancelleria (collocato nella struttura dell’ufficio giudiziario), il quale esercita un potere idoneo a incidere sul suo concreto funzionamento e sull’esito dei procedimenti.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.