La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27723, del 12-10-2021 (Rv. 662444 – 01 – cortedicassazione.it), ha statuito che: “Il consulente tecnico d’ufficio, nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso” (Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194),
il CTU, nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere, senza necessità di una preventiva autorizzazione del giudice, informazioni alle parti e a terzi per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.