La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28353, del 15-10-2021 (Rv. 662584 – 01 – cortedicassazione.it), ha statuito che: “In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore” (Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.),
è legittimo, a fronte di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.