Milano, aprile 2022 – Un creditore che si trovi nella posizione di poter fornire prova scritta del credito vantato (contratti che vedano la controparte inadempiente, fatture, parcelle di professionisti, canoni di locazione e altro) può rivolgersi a un Giudice competente per territorio e valore del credito e avanzare richiesta di un’ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore. L'ingiunzione di pagamento è l’atto attraverso il quale il Giudice ingiunge alla parte debitrice di soddisfare la richiesta del creditore entro una data prestabilita. Trova applicazione nel recupero di crediti in denaro quantificabili in modo certo e nell’ottenere la restituzione o la consegna di beni mobili e beni fungibili. Restano invece esclusi da questo tipo di provvedimento beni non quantificati e non quantificabili.
Qualora ci si trovi nella posizione di dover depositare un’ingiunzione di pagamento, è sempre bene rivolgersi a professionisti altamente qualificati, come gli specialists di Credit Group Italia, società di riferimento per Gestione e Recupero del Credito, Business Information e Tutela Legale, accreditata presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano.
L’ingiunzione di pagamento può essere emessa dal Giudice di pace per il recupero di importi sino a 5.000 euro e dal Tribunale per importi oltre questa soglia.
Richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo per importi superiori a 5.000 euro avvengono telematicamente previa verifica da parte del Giudice del rispetto dei requisiti e dell’adeguatezza della documentazione fornita dal creditore. Una volta emesso, il decreto ingiuntivo dovrà essere notificato al debitore entro e non oltre 60 giorni. Il debitore entro 40 giorni dalla ricezione dello stesso può esercitare il diritto di opposizione attraverso un atto di citazione, ponendo le condizioni per l’avvio di una causa ordinaria.
Superato il termine dei 40 giorni senza che sia stata avanzata opposizione, né saldato il debito, l’atto di ingiunzione può diventare esecutivo e tradursi, quindi, in un pignoramento dei beni del debitore nella misura atta a soddisfare la richiesta della parte creditrice. Il termine di 40 giorni potrebbe ridursi a 10 per decisione del Giudice nei casi di ricorso all’ingiunzione di pagamento avvalorati da titoli esecutivi, quali cambiali e/o assegni non pagati.
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