La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti, ma ora si attende il decreto attuativo
A partire dall’11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l’autorizzazione ai sensi del Regolamento Ue 2020/1503 (Regulation on European crowdfunding service providers for business, detto anche “Regolamento Ecsp”) relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
I contenuti della domanda di autorizzazione e il relativo procedimento sono disciplinati dall’articolo 12, che attribuisce altresì alla Commissione europea il potere di specificare ulteriormente i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, adottando norme tecniche di regolamentazione, sulla base dei progetti e delle proposte sviluppate dall’Esma.
Secondo la nuova disciplina, i soggetti che intendono gestire piattaforme di crowdfunding sia basate sull’investimento (equitybased) sia sul prestito (lending-based) devono richiedere una apposita autorizzazione e sono assoggettati a regole uniformi, definite a livello europeo, nonché alla vigilanza delle autorità designate dagli Stati membri.
L’art. 48, in particolare, disciplina il periodo transitorio, prevedendo che i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese già operativi in base a regimi nazionali alla data del 10 novembre 2021, “possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione di cui all’articolo 12, se tale data è anteriore”.
Quindi rientrano nel periodo transitorio tutti i portali che alla data del 10 novembre 2021 erano autorizzati dalla Consob ed operativi.
La Commissione europea ha poi esteso il periodo fino al 10 novembre 2023.
La Commissione europea, inoltre, ha adottato il Regolamento delegato “Supplementing regulation 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying requirements and arrangements for the application for authorisation as a crowdfunding service provider”, unitamente a ulteriori Regolamenti delegati che investono aspetti di centrale rilievo per l’operatività dei fornitori di servizi di crowdfunding, quali – tra gli altri – le misure e procedure per il piano di continuità operativa, la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento e i conflitti di interesse.
La Consob e la Banca d’Italia sono state designate quali autorità competenti per l’autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding. Tuttavia, entrambe potranno ricevere istanze formali per il rilascio dell’autorizzazione ad operare come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento Ecsp e dei relativi Regolamenti delegati e avviare il relativo processo valutativo solo a seguito dell’adozione del decreto legislativo di attuazione.