A seguito delle note vicende che una coinvolto un’azienda bresciana che viene accusata di aver smaltito 150.000 tonnellate di fanghi di depurazione “tossici” (spacciandoli per gessi di defecazione) su circa 3.000 ettari di terreni agricoli nel nord italia, è stato immediatamente approvato a maggioranza un emendamento al decreto sostegni bis per assicurare una maggiore tracciabilità della gestione del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione prodotto con i fanghi di depurazione delle acque reflue.
Con l’art. 35-bis si intende migliorare l’attuale disciplina sulla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione i quali dovranno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6000 (sei mila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un’analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi e di carbonato di defecazione ha l’obbligo di tenere tracciabilità delle materie prime costituenti i lotti di gessi di defecazione da fanghi e di carbonati di defecazione. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo.
Il trasporto del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione dal luogo di produzione al luogo di utilizzo dovrà essere effettuato con mezzi e/o contenitori a tenuta e, nel caso di trasporto con container scoperto, deve essere comunque garantita la copertura del container con telo impermeabile. Ogni trasporto dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l’etichetta e l’analisi identificativa del lotto.
Al fine di dimostrare l’avvenuto trattamento, il produttore di gesso di defecazione da fanghi e di carbonato di defecazione avrà l’obbligo di inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Ente di controllo (Provincia e/o Arpa di competenza) il conteggio del quantitativo di correttivo prodotto, dei reagenti consentiti e utilizzati (CaO, H2SO4, CO2) e gli estremi dei relativi ddt (numero ddt, data di emissione e peso riportato) riguardanti l'anno precedente.
Il soggetto utilizzatore durante le operazioni di distribuzione in campo dovrà evitare un eccessivo accumulo del gesso di defecazione da fanghi e/o del carbonato di defecazione in attesa di spargimento sul terreno. Lo spandimento del correttivo ed il suo successivo obbligatorio interramento dovrà avvenire entro un tempo massimo di 12 ore dallo scarico. L’utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione dovrà fare riferimento al codice di buona pratica agricola di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1999.
Inoltre al fine di facilitare i controlli, prima del trasferimento del correttivo, inteso quale gesso di defecazione da fanghi e carbonato di defecazione, all’utilizzatore finale, il produttore dovrà comunicare all’Ente di controllo (Provincia), all’ARPA di competenza e al Comune di pertinenza l’inizio dell’attività di consegna del gesso di defecazione e del carbonato di defecazione e l’indirizzo dell’azienda agricola destinataria. Il produttore dovrà inoltre dare comunicazione del termine della consegna.
Il recupero della materia organica e dei nutrienti, che sono contenuti nei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, sono una importantissima risorsa, non solo per l’agricoltura, ma per l’ecosistema tutto. Attraverso quest’attività, si restituisce al suolo ciò che è stato tolto coltivando.
La trasformazione dei fanghi in gessi, è obbligata dalla norma attraverso regole precise, che le aziende serie applicano scrupolosamente. Regole che rendono i gessi di defecazione un fertilizzante affidabile, sicuro ed ecologico, quanto i liquami zootecnici e i terricci (ammendanti) che si impiegano in giardinaggio e floricoltura in vendita nella grande distribuzione.
Ad esempio, le quantità di metalli pesanti ammesse nei gessi, devono essere dalle 5 (Zinco) alle 13 (Cadmio) volte inferiori alle massime previste per i fanghi di depurazione ad uso agricolo.
Per l’impiego nei campi, i gessi seguono gli stessi protocolli dei liquami (direttiva nitrati) e si redigono, come per tutti gli altri fertilizzanti, i Piani di Utilizzo Agronomico (PUA) per ciascuna azienda, da cui si possono conoscere le superfici catastali trattate e le quantità impiegate in ciascun appezzamento e deve essere rispettata la Direttiva Nitrati.
In più, proprio per superare il tema della tracciabilità, e della trasparenza operativa, diventa sempre più necessario (visto il caso attuale), un sistema di tracciabilità che consenta a chiunque, accedendo al sito aziendale del produttore del fertilizzante, di vedere in tempo reale dove viene collocato il gesso di defecazione da fanghi, in quali quantità e con quali analisi.
L’attuale normativa, molto attenta anche sotto l’aspetto ambientale, permette di trasformare fanghi, già idonei per l’agricoltura, in un fertilizzante di pregio coniugando le norme ambientali del trattamento rifiuti con quelle strettamente commerciali, che definiscono i fertilizzanti, sicuri da usare ed ecocompatibili.
Il prodotto che emerge, il gesso di defecazione da fanghi è destinato a correggere l’alcalinità e la salinità dei suoli, fornire alle colture i cinque nutrienti fondamentali (azoto, fosforo, potassio, calcio e zolfo), e restituire sostanza organica ai terreni.
Per concludere: per colpa di chi non rispetta la legge non può essere “smantellato” il sistema produttivo delle aziende serie e professionali che comunque hanno garantito negli ultimi anni anche buoni risultati restituendo, nella logica dell’economia circolare, risorse utili ai terreni depauperati dall’attuale agricoltura intensiva che utilizza fertilizzanti chimici.
I “furbi” che aggirano la legge vanno “puniti” dalle autorità pubbliche competenti le quali però devono anche intensificare i controlli e le verifiche, almeno semestrali, sugli impianti che producono tale fertilizzante.