Lo Studio Legale fondato da Andrea Mascetti ha analizzato una delle ultime sentenze della Corte di Lussemburgo in materia di gare d’appalto.
Studio Legale di Andrea Mascetti: le novità della sentenza CGUE
La Corte di Giustizia UE si è pronunciata lo scorso 14 gennaio in merito alla causa C-387/19 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato belga sull’interpretazione dell’articolo 57 della direttiva 2014/24 UE sugli appalti pubblici. In un recente contributo online, lo Studio Legale di Andrea Mascetti ha riportato le novità della sentenza che riguardano in particolare gli obblighi dichiarativi da parte degli operatori economici. “L’articolo 57, par. 6, della direttiva 2014/24 – ha dichiarato la Corte di Lussemburgo – deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi in forza della quale un operatore economico è tenuto a fornire spontaneamente, al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione o della sua offerta, la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso adottati per dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza, nei suoi confronti, di un motivo di esclusione facoltativo di cui all’articolo 57, paragrafo 4, di detta direttiva […] qualora un simile obbligo non risulti né dalla normativa nazionale applicabile né dai documenti di gara”. Dunque, come spiega Alessandra Brignoli, avvocato e collaboratrice dello Studio fondato da Andrea Mascetti, in una procedura di gara l’operatore economico ha il diritto di essere informato “in via preventiva dell’obbligo, eventualmente previsto, di fornire spontaneamente e solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, la prova del ravvedimento operoso”.
Studio Legale di Andrea Mascetti: i principi alla base della sentenza
Nelle conclusioni la Corte ha infine stabilito che il paragrafo 6 dell’art. 57 “deve essere interpretato nel senso che esso produce un effetto diretto”. Una sentenza, secondo il focus prodotto dallo Studio Legale di Andrea Mascetti, che “conferisce agli operatori economici un diritto formulato in termini inequivoci” e “addossa agli Stati membri un’obbligazione di risultato che non richiede la trasposizione nel diritto interno per poter essere invocata dall’operatore interessato e applicata a suo vantaggio”. Nell’applicazione dell’articolo gli Stati, scrive l’avv. Brignoli, hanno l’obbligo di garantire i principi di trasparenza, di parità di trattamento e di difesa. Regole della procedura chiare e univoche, uguali opportunità per tutti gli offerenti e possibilità per gli operatori di identificare eventuali motivi di esclusione. Infine, per quanto concerne il meccanismo del cosiddetto self-cleaning previsto dal paragrafo, la direttiva UE non specifica se l’iniziativa debba essere esercitata dall’interessato o dall’amministrazione appaltante. “L’essenziale – ha spiegato la collaboratrice dello Studio di Andrea Mascetti – è che l’operatore economico possa far valere e far esaminare i provvedimenti che, a suo avviso, consentono di rimediare a un motivo di esclusione che lo riguardi”.
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