L'Avvocato Nicolò F. Boscarini (Studio Legale di Andrea Mascetti) descrive le misure previste dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, il cosiddetto "Decreto Rilancio", in tema di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Andrea Mascetti: art. 264 D.L. "Rilancio", procedimenti amministrativi e autocertificazioni
Come illustrato nel focus dello Studio Legale di Andrea Mascetti, tra le misure adottate per contrastare la pandemia da Covid-19, il Governo ha varato a maggio il cosiddetto "Decreto Rilancio", uno strumento che prevede modifiche e/o deroghe alla normativa sui procedimenti amministrativi. In particolare, le disposizioni in merito sono previste dall'articolo 264 del Decreto che, su indicazione del legislatore, ha affrontato la questione seguendo due direttrici principali: da un lato eliminare gli oneri documentali gravanti sul privato, dall'altro abbreviare alcuni termini del procedimento amministrativo col fine di raggiungere quanto prima una determinazione stabile e definitiva. Tra le misure analizzate dallo Studio Legale di Andrea Mascetti figura la disposizione in base alla quale "le autocertificazioni sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento". Tale misura, specifica l'Avvocato Nicolò F. Boscarini, è limitata a quei procedimenti "avviati su istanza di parte e aventi ad oggetto l'erogazione di sussidi o benefici economici comunque denominati in relazione all'emergenza Covid-19".
Andrea Mascetti: potere di revoca della P.A. e liberalizzazione interventi di sicurezza
Secondo quanto disposto dall'articolo 264, inoltre, per i provvedimenti conclusivi di siffatti peculiari procedimenti è previsto che "la P.A. possa esercitare il potere di revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990", ma soltanto per "eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute". Il contributo dello Studio di Andrea Mascetti illustra inoltre un'altra questione relativa all'emergenza Covid-19: nello specifico, quella inerente al termine entro cui la P.A. può intervenire in autotutela rispetto a provvedimenti e segnalazioni certificate. Come spiegato nell'approfondimento, tale termine viene ridotto da 18 a 3 mesi e, in aggiunta, "si impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dalla formazione del silenzio-assenso". Tra le ulteriori misure previste in materia di semplificazione, anche uno speciale regime di liberalizzazione per gli interventi di messa in sicurezza, tra cui quelli di tipo edilizio. L'approfondimento dello Studio di Andrea Mascetti spiega che tale regime liberalizza gli interventi "necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all'emergenza sanitaria". Si tratta di interventi che, conclude lo Studio Legale, sono ammessi "nei limiti dell'articolo in commento e nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio".