A cura dell'Avvocato Nicolò F. Boscarini (Studio Legale di Andrea Mascetti), l'approfondimento pubblicato prende in considerazione le disposizioni di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Covid-19 e procedimenti amministrativi: l'analisi dello Studio Legale di Andrea Mascetti
Tra le misure intraprese dal Governo Italiano per fronteggiare l'emergenza scaturita dal Covid-19, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto "Decreto Rilancio") prevede nell'articolo 264 alcune disposizioni relative ai procedimenti amministrativi, in particolar modo in materia di liberalizzazione e semplificazione. Come illustrato dall'Avvocato Nicolò F. Boscarini dello Studio Legale di Andrea Mascetti, il legislatore si è mosso seguendo due direttrici: "Da un lato", scrive l'Avvocato, "l'eliminazione degli oneri documentali gravanti sul privato; dall'altro, l'abbreviazione di alcuni termini del procedimento amministrativo, con l'obiettivo di giungere quanto prima a una determinazione conclusiva stabile e definitiva". Il focus dello Studio Legale di Andrea Mascetti specifica che le disposizioni introdotte non sono "a regime": piuttosto, si tratta di "modifiche e/o deroghe alla normativa ordinaria", si legge nell'approfondimento, la cui applicazione è rigidamente circoscritta nel tempo - fino al 31 dicembre 2020 - e nell'oggetto, ovvero disposizioni connesse all'emergenza Covid-19.
Andrea Mascetti: l'art. 264 su autocertificazioni, potere di revoca e termini procedurali
Lo Studio Legale di Andrea Mascetti prosegue l'analisi illustrando che, nello specifico caso dei procedimenti aventi ad oggetto sussidi o benefici economici legati all'emergenza in corso, "le autocertificazioni sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento". A ciò l'Avvocato Nicolò F. Boscarini aggiunge che, per i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti, è previsto che "la P.A. possa esercitare il potere di revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990 solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute". Un'altra disposizione prevista dall'art. 264 del D.L. "Rilancio" prevede che il termine entro cui la P.A. può intervenire in autotutela, rispetto a provvedimenti e segnalazioni certificate, viene ridotto da 18 a 3 mesi, aggiungendo che al responsabile del procedimento viene imposto "di adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dalla formazione del silenzio-assenso". L'approfondimento dello Studio Legale di Andrea Mascetti conclude prendendo in esame la materia dell'ottemperanza alle misure di sicurezza, per cui l'art. 264 prevede uno speciale regime di liberalizzazione per gli interventi, anche di tipo edilizio, purché questi rientrino "nei limiti dell'articolo in commento e nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio".
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twitter.com mascettiandrea