Francesco Marra, avvocato dello Studio legale fondato da Andrea Mascetti, descrive le nuove linee guida sulle assemblee societarie previste dal decreto "Cura Italia".
L'art. 106 spiegato dallo Studio Legale di Andrea Mascetti
Per contrastare gli effetti del Coronavirus, il Governo italiano ha varato nel mese di marzo il decreto legge "Cura Italia", convertito poi in legge il 24 aprile. Tra i diversi focus realizzati dallo Studio Legale di Andrea Mascetti durante l'emergenza sanitaria e pubblicati sul sito proprietario, quello dell'avvocato Francesco Marra si concentra sulle "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti". Contenute nell'articolo 106, le nuove regole si applicano a tutte le assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, e saranno in vigore fino al 31 luglio, data in cui è prevista la fine del periodo emergenziale dichiarato dallo Stato a fine gennaio. Il legislatore, considerate le restrizioni sugli spostamenti in particolar modo durante la quarantena, ha previsto una serie di modalità per permettere la partecipazione alle assemblee a tutti i soggetti aventi diritto e consentire alle società di svolgere tali attività senza impedimenti. Come spiegato dal collaboratore del team di Andrea Mascetti, le norme riguardano tutte le società (S.p.A., S.r.l., S.a.s. etc.), "scavalcando" sia le leggi precedenti ma soprattutto qualsiasi disposizione statutaria.
Studio Legale di Andrea Mascetti: le 3 tipologie di svolgimento
Secondo l'art. 106, sono tre le diverse tipologie di assemblea previste nel Decreto. Nel contributo online dello Studio di Andrea Mascetti vengono illustrate le metodologie: "totalmente analogica", "parzialmente analogica" e "full audio/video conference". La prima è quella che più si avvicina alla normalità, con la sostanziale differenza del rispetto del distanziamento sociale, mentre la seconda prevede che i partecipanti possano intervenire anche tramite collegamento audio/video. L'ultima tipologia di assemblea si svolge obbligatoriamente a distanza, previa garanzia delle modalità di identificazione dei soggetti partecipanti, della verifica della presenza e dell'esercizio del diritto di voto. I CdA hanno la libertà di scegliere il tipo di assemblea, con l'obbligo di indicarla nell'avviso di convocazione: quest'ultimo, nel caso di collegamenti audio/video, dovrà contenere link e credenziali di accesso della piattaforma utilizzata, oltre a specificare le modalità di espressione del voto (elettronica e/o per corrispondenza). Lo Studio Legale di Andrea Mascetti affronta l'argomento del luogo di svolgimento: secondo Assonime (Associazione fra le Società italiane per azioni), anche in caso di full audio/video conference, esso deve essere comunque indicato, precisando ad esempio il Comune in cui ha sede la società. Infine, per quanto riguarda la figura del Presidente, di un eventuale notaio e del segretario, quest'ultimo è l'unico ad avere l'obbligo di essere presente nel luogo indicato dall'avviso di convocazione.
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andreamascetti.myblog.it