COME CAMBIA IL SISTEMA INTRASTAT UTILIZZATO ALL’INTERNO DELL’UE
Il modello Intrastat, chiamato anche “elenchi INTRA”, è stato introdotto nel 1993, dopo l’abolizione delle barriere doganali nella Comunità Europea, per consentire all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia delle Entrate di effettuare un controllo sulle operazioni commerciali all’interno dell’Unione.
Il modello Intrastat prevede l’invio di alcune informazioni all’Agenzia delle Dogane, nello specifico l’elenco degli acquisti e delle cessioni di beni e servizi che sono stati effettuati in ambito intracomunitario dal contribuente da e verso un altro soggetto titolare di partita IVA. Sono obbligati a fornire questo tipo di informazioni solo gli operatori il cui valore annuo di merce in arrivo o spedizioni supera una soglia stabilita, che varia da nazione a nazione.
Tale sistema serve per:
- esercitare un controllo fiscale sullo scambio di beni e servizi all’interno dell’UE;
- raccogliere dati sullo scambio di beni tra gli operatori nazionali e comunitari.
COME FUNZIONA IL MODELLO INTRASTAT
Le operazioni intracomunitarie che costituiscono scambi di beni e servizi per essere tali devono rispondere a determinati requisiti:
- devono essere effettuate da un soggetto titolare di partita IVA comunitaria;
- la transazione deve essere a pagamento;
- i beni vengono spediti e transitano da un Paese ad un altro;
- i servizi vengono effettuati nello Stato se resi a soggetti passivi stabiliti nel suo territorio.
Parliamo di acquisto comunitario (art 38 L.427/93) quando l’operazione è soggetta a IVA nel Paese in cui il bene è destinato, il compratore riceve una fattura senza addebito IVA e paga l’imposta in base all’aliquota vigente contabilizzandola nel registro delle vendite e in quello degli acquisti.
Parliamo invece di cessione intracomunitaria (art.41 L427/93) quando l’operazione non deve essere assoggettata a IVA nel Paese di origine del bene e la fattura viene emessa senza aggiunta di IVA. I contribuenti che risiedono in uno dei Paesi membri dell’Unione sono obbligati a presentare gli elenchi INTRA in base a una determinata periodicità.
Il modello va presentato esclusivamente in via telematica per mezzo del sistema EDI o avvalendosi di Entratel o Fisconline, canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
In base al vecchio sistema in vigore dal 1° gennaio 2010 la cadenza di presentazione per coloro che effettuano cessioni di beni e/o servizi era:
- mensile se i contribuenti avevano effettuato operazioni per oltre 50 mila euro nel trimestre di riferimento o nei quattro precedenti;
- trimestrale per i contribuenti che nei quattro trimestri precedenti avevano effettuato operazioni al di sotto dei 50 mila euro.
Per coloro che invece avevano effettuano acquisto di beni o ricevono servizi la presentazione del modello doveva essere:
- mensile per acquisti di beni o servizi ricevuti per un importo uguale o maggiore di 50mila euro nel trimestre di riferimento o nei quattro ad esso precedenti;
- trimestrale sotto la soglia dei 50mila euro.
Nel caso in cui la soglia stabilita veniva superata la periodicità di presentazione diventa mensile.
Le scadenze erano fissate al mese successivo al periodo di denuncia, al 25° giorno. Tale sistema è stato però parzialmente modificato a partire da gennaio 2018.
MODELLO INTRASTAT: COSA CAMBIA A PARTIRE DAL 2018
Dal 2018 si è provveduto a una semplificazione delle procedure per la comunicazione del modello. L’abolizione dei modelli trimestrali era stata prevista dal DL 193/2016 con decorrenza dall’anno di imposta 2017, ma con il decreto milleproroghe del 2016 si è, invece, ripristinato l’obbligo dei vecchi modelli rimandando la semplificazione a gennaio 2018. Le novità prevedono:
- l’abolizione del modello con periodicità trimestrale per acquisti di beni e servizi;
- la presentazione mensile dei modelli Intrastat per l’acquisto di beni e servizi con il solo scopo di raccogliere dati statistici;
- si è provveduto a un innalzamento delle soglie limite delle operazioni mensili passando da 50mila a 200mila euro per l’acquisto di beni e da 50mila a 100mila euro per l’acquisto di servizi;
- la compilazione del “Codice Servizio” presente nei modelli è stata semplificata riducendo i dettagli da inserire.
Per quanto concerne le cessioni intracomunitarie di beni e servizi non ci sono variazioni delle soglie del modello mensile: se gli importi sono inferiori a 50mila euro a trimestre nei quattro che precedono il periodo di riferimento si deve presentare un modello di periodicità trimestrale, in caso contrario si passa al mensile.
Le novità più significative sono invece le seguenti:
- per quanto riguarda i beni diventa facoltativo l’inserimento dei dati statistici per coloro che nei quattro trimestri precedenti hanno registrato cessioni inferiori a 100mila euro in ogni trimestre;
- per quanto riguarda i servizi viene semplificato il campo relativo al “Codice Servizio”, la classificazione passa da 6 a 5 cifre riducendo della metà i codici da selezionare. È anche prevista una forma di assistenza nella compilazione.
Nel 2018 è stato inoltre abolito l’obbligo di presentare gli elenchi INTRA per gli acquisti di:
- beni intracomunitari per un costo inferiore ai 200mila euro nei quattro trimestri antecedenti il periodo di riferimento e per tali soggetti i dati statistici vengono forniti dall’Agenzia delle Entrare in base alle fatture presentate, mentre i soggetti che superano la soglia dei 200mila euro devono presentare Intrastat2 mensilmente solo a fini di raccolta dai statistici;
- prestazioni di servizi intracomunitari acquistati a meno di 100mila euro per trimestre nei quattro precedenti al periodo di riferimento e si è provveduto anche in questo caso alla semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”.
Invariati sono invece gli obblighi di presentare gli elenchi relativi agli acquisti effettuati nel 2017 e di comunicare, se vi sono, rettifiche ai modelli che si riferiscono a periodi anteriori al 2018.
La scadenza per la presentazione è sempre fissata al 25° giorno successivo al periodo di riferimento.
IL MODELLO INTRASTAT E LE IMPORTAZIONI DALLA CINA
Il sistema Intrastat ha soppresso i controlli fiscali all’interno dell’UE, ma tali controlli restano in vigore alle frontiere della Comunità: ciò significa che la merce acquistata da un Paese extracomunitario è ancora soggetta a controlli doganali, come nel caso della Cina. Pagando i dazi doganali comunitari sulle importazioni la merce viene considerata comunitaria e può quindi circolare all’interno di tutta l’Unione, pagando invece l’IVA e le tasse imposte dal Paese dove è destinata l’importazione la merce entra nella disponibilità del soggetto che l’ha importata e si può commercializzare.
- Nel primo caso parliamo di merce in libera pratica che si verifica cioè quando la merce non comunitaria diventa comunitaria. Questa fattispecie si attua solo se vengono rispettate tutte le regole di politica commerciale stabilite e se vengono pagati i dazi sulla merce in relazione al suo valore, alla sua quantità e alla sua destinazione finale.
- Nel secondo caso parliamo invece si immissione in consumo: dopo che l’importatore ha pagato l’IVA, le tasse e le accise stabilite nel Paese dove introduce il suo acquisto gode della piena disponibilità della merce e può commercializzarla.
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Fonte notizia
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