Lo Studio Legale di Andrea Mascetti ha analizzato la sentenza del 4 giugno 2021 pronunciata dalla Sez. VI della Corte di Cassazione.
Studio di Andrea Mascetti: i dettagli del caso sottoposto alla Corte
Con il Decreto Liquidità dell'aprile 2020, convertito in Legge n. 40/2020 del 5 giugno 2020, il Governo italiano ha messo in atto un sistema di garanzie dello Stato a supporto dell'accesso al credito per imprese e professionisti. Il ruolo di soggetto di riferimento e di riassicurazione per gli istituti aderenti all'ABI è andato a SACE. Ed è proprio una delle garanzie della controllata del Mef ad essere al centro di una recente decisione della Corte di Cassazione. Sul caso è intervenuto lo Studio legale di Andrea Mascetti, che ha dedicato uno dei suoi approfondimenti online proprio alla sentenza del 4 giugno 2021. La Sez. VI è intervenuta su un primo caso di contestazione del reato di malversazione in danno dello Stato di cui all'art. 316 bis c.p. avente ad oggetto proprio un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE. Il Gip di Isernia, verificato che i finanziamenti Covid ricevuti da una società erano stati trasferiti su conti personali pochi giorni dopo l'erogazione, aveva emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di € 20.000,00. Le risorse erano state infatti impiegate, secondo il Giudice, "per finalità differenti da quelle previste dalla legge". Finalità che secondo la norma, scrive l'avv. Alberti dello Studio di Andrea Mascetti, si traducono in mantenimento dei livelli occupazionali, contrasto alla crisi e al fallimento dell'impresa causate dall'emergenza sanitaria.
Studio di Andrea Mascetti: gli effetti della sentenza
La Suprema Corte ha chiarito che la fattispecie prevista dall'art. 316 bis c.p., ossia reato di malversazione in danno allo Stato, non sia configurabile nel caso in cui, successivamente all'erogazione da parte di un istituto di credito, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui sono destinati per legge. Nel focus realizzato dallo Studio di Andrea Mascetti si legge che la Corte ha preso la decisione basandosi sul fatto che il finanziamento, "sebbene connotato da onerosità attenuata e destinato alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico, bensì da un soggetto privato". Di conseguenza, la garanzia pubblica è operativa solo nel caso in cui venga meno l'adempimento dell'obbligazione restitutoria. Il vincolo di destinazione delle risorse potrà assumere valore sotto il profilo civilistico, precisa la collaboratrice dello Studio di Andrea Mascetti. Gli aiuti di Stato garantiti da SACE, quindi, non possono essere annoverati tra le "sovvenzioni o finanziamenti" citati dall'articolo del codice penale, che prevede per il reato di malversazione da sei mesi a quattro anni.
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