Concepita come strumento efficace per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, la fatturazione elettronica diventerà a tutti gli effetti obbligatoria anche tra i privati a partire dal 1° gennaio 2019 e non solo verso la Pubblica Amministrazione. Un vincolo che tuttavia è stato anticipato a quest’anno in alcuni casi, e che lascia ancora molti dubbi tra gli operatori del settore agricolo circa la sua applicabilità relativamente all’acquisto di carburante per macchinari come trattori agricoli e forestali.
In effetti, sono in molti a chiedersi se la cessione di carburante per questo tipo di veicoli sia un’operazione documentabile con fattura elettronica e se il relativo pagamento debba essere effettuato con strumenti tracciabili ai fini della detraibilità IVA e deducibilità delle spese.
A chiarire questo aspetto importante ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E del 2 luglio 2018: sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, benzina e gasolio i veicoli agricoli di varia tipologia tra cui trattori agricoli e forestali nonché le macchine indicate dall’art. 57 del Codice della Strada, ovvero le macchine agricole a ruote o a cingoli impiegate in attività agricole e forestali idonee a circolare su strada anche per il trasporto di prodotti agricoli e attrezzature destinate allo svolgimento di queste attività.
Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda il pagamento per l’acquisto di carburanti ai fini della detraibilità IVA e deducibilità del costo di acquisto: in questo caso rimane l’obbligo di pagare utilizzando strumenti tracciabili, ovvero assegni circolari e non, bonifici bancari e postali, carte di credito e di debito ecc.
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