Nel presente COMUNICATO, anzitutto, preme porgere i ringraziamenti sia al Consiglio Superiore della Magistratura sia alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, a seguito delle decisioni assunte da ciascuno di essi per quanto di competenza, cui relative comunicazioni ricevute in data odierna dalla persona "cancellata" dall'Albo Ctu e Periti Penali del Tribunale.
- È POSSIBILE CANCELLARE DAGLI ELECHI DELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E PERITI DEL TRIBUNALE, SEPPURE IL POTENZIALE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E/O PERITO DEL TRIBUNALE NON HA MAI RICEVUTO UN INCARICO, DUNQUE, NON HA MAI ELABORATO UNA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO? A tal proposito, si rimanda alle vigenti normative in materia di "Cancellazione dei Consulenti Tecnici d'Ufficio"... Sembrerebbe che il Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale possa subire la cancellazione per "gravi motivazioni" strettamente legate all'operato di detto consulente, l'operato non potrebbe che essere la "consulenza tecnica" (c.d. CTU) elaborata dal consulente a seguito del potenziale incarico ricevuto dal Giudice.
- Attesa la copiosa documentazione alle SS.LL. ampiamente nota, stante le numerose corrispondenze certificate trasmesse dalla persona "cancellata" e diretta ai Vs indirizzi istituzionali... È DA RITENERE GIUSTA LA CANCELLAZIONE DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO "CANCELLATO" DAGLI ELENCHI DEGLI ALBI IN PAROLA?
- Nel richiamare il punto cinque, lettera b) del Protocollo d'intesa del Tribunale siglato con Albi / Ordini / Collegi / ecc., a mente del quale "(omissis) la certificazione di frequenza di un corso di formazione tecnico giuridica, specificamente orientato al ruolo ed alla funzione del CTU, con indicazione del programma del corso, sempre che esso: (i) non sia inferiore a 12 ore complessive; (11) sia rilasciato da uno degli Ordini professionali firmatari del presente protocollo; (iii) preveda fra i docenti almeno due giuristi (magistrati, avvocati, professori universitari di materie giuridiche)... (omissis)"... LA CANCELLAZIONE IN COMMENTO È IN LINEA CON QUANTO INDICATO NEL PREDETTO PROTOCOLLO D'INTESA DEL TRIBUNALE? A tal fine, occorre rammentare alle SS.LL. la prima motivazione per la quale la persona verrebbe "cancellata" dagli elenchi degli albi (Consulenti Tecnici d'Uffie Periti del Tribunale), in luogo del mancato superamento del test finale con esito positivo, successivo alla frequenza del corso di formazione tecnico giuridica, seppure non vi sarebbe alcuna indicazione del superamento di un test finale nel sopra citato punto cinque, lettera b).
- Attesa la seconda motivazione della cancellazione del soggetto dall'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e Periti del Tribunale, riconducibile alla "revoca dell'autorizzazione del trattamento dei dati personali", stante il diritto esercitato dalla persona "cancellata" per le ragioni dalla stessa poste in essere, a mezzo trasmissione - in modalità certificata - alle SS.LL. della documentazione che avrebbe indotto "l'ex-Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale alla revoca dei propri dati privacy"... DETTA DOCUMENTAZIONE A VALERE DELLE RAGIONI, SECONDO LA PERSONA "CANCELLATA", RILEVA PER LE SS.LL. VALENZA A SOSTEGNO DELL'ESERCIZIO DELLA REVOCA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI?
- IL PROTOCOLLO D'intesa, INDICATO AL PUNTO 3) DEL CORRENTE COMUNICATO, OSSERVEREBBE I DETTAMI DELLE VIGENTI NORMATIVE - IN TEMA DI CANCELLAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE - E DEL NOVELLATO DECRETO N. 109, A CURA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DEL 04 AGOSTO 2023 ED IN VIGORE DAL 26 AGOSTO 2023?
- QUAL'È IL NUMERO DEI MEMBRI DEL COMITATO DESIGNATO AD ESPRIMERE IL PARERE FAVOREVOLE / CONTRARIO ALL'ISCRIZIONE E/O CANCELLAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE? Il numero dei membri che avrebbero deciso per la Cancellazione in parola, risulterebbe pari a tre.